Art. 10. Documenti I candidati ammessi al corso devono presentare entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello del ricevimento della comunicazione dell'esito del concorso, domanda di immatricolazione al corso e i seguenti documenti: a) una fotocopia del documento di identita' debitamente firmata; b) autocertificazione di cittadinanza; c) autocertificazione del diploma di scuola secondaria superiore ovvero, per i cittadini extracomunitari, il diploma che ha consentito la loro ammissione all'Universita', debitamente tradotto e legalizzato dalle competenti rappresentanze italiane secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri a corsi di laurea nelle Universita' italiane; d) autocertificazione del diploma di laurea quadriennale o specialistica con la relativa votazione; e) in caso di eventuale iscrizione ad una scuola di specializzazione ovvero di perfezionamento, l'impegno scritto a sospenderne la frequenza; f) dichiarazione di non aver usufruito in precedenza di altre borse di studio di dottorato, se beneficiari; g) autocertificazione sul reddito personale complessivo annuo (presunto per il 2007, con l'impegno a comunicare ogni successiva eventuale variazione), nel caso intendano fruire della borsa di studio di cui al precedente art. 8; h) dichiarazione di essere/non essere in servizio presso una pubblica amministrazione e, in caso affermativo, di avere richiesto il collocamento in aspettativa senza assegni a decorrere dalla data di inizio del corso e per tutta la sua durata; i) dichiarazione di essere titolare o meno di assegno di ricerca di cui all'art. 51, comma sesto, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni (ovvero di borsa di ricerca e addestramento didattico) per l'anno accademico 2006/2007; j) copia della ricevuta del versamento della tassa regionale per il diritto allo studio e della prima rata dei contributi di accesso e frequenza al corso (salvo che siano beneficiari di borsa di studio triennale o ne siano esentati). L'autocertificazione dovra' essere sostituita da idonei certificati in caso di cittadini extracomunitari. Gli atti e i documenti redatti in lingua straniera devono essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero e devono essere conformi alle disposizioni vigenti nello Stato stesso.