Art. 10.

                              Documenti

    I  candidati  ammessi al corso devono presentare entro il termine
perentorio  di  quindici  giorni  a decorrere dal giorno successivo a
quello  del  ricevimento della comunicazione dell'esito del concorso,
domanda di immatricolazione al corso e i seguenti documenti:
      a) una   fotocopia   del  documento  di  identita'  debitamente
firmata;
      b) autocertificazione di cittadinanza;
      c) autocertificazione   del   diploma   di   scuola  secondaria
superiore  ovvero, per i cittadini extracomunitari, il diploma che ha
consentito la loro ammissione all'Universita', debitamente tradotto e
legalizzato dalle competenti rappresentanze italiane secondo le norme
vigenti  in materia per l'ammissione di studenti stranieri a corsi di
laurea nelle Universita' italiane;
      d) autocertificazione  del  diploma  di  laurea  quadriennale o
specialistica con la relativa votazione;
      e) in   caso   di   eventuale   iscrizione  ad  una  scuola  di
specializzazione  ovvero  di  perfezionamento,  l'impegno  scritto  a
sospenderne la frequenza;
      f) dichiarazione  di  non aver usufruito in precedenza di altre
borse di studio di dottorato, se beneficiari;
      g) autocertificazione  sul  reddito personale complessivo annuo
(presunto  per  il  2007,  con l'impegno a comunicare ogni successiva
eventuale  variazione),  nel  caso  intendano  fruire  della borsa di
studio di cui al precedente art. 8;
      h) dichiarazione  di  essere/non  essere in servizio presso una
pubblica  amministrazione  e, in caso affermativo, di avere richiesto
il  collocamento  in aspettativa senza assegni a decorrere dalla data
di inizio del corso e per tutta la sua durata;
      i) dichiarazione  di  essere  titolare  o  meno  di  assegno di
ricerca  di  cui  all'art. 51,  comma  sesto, della legge 27 dicembre
1997,  n. 449, e successive modificazioni (ovvero di borsa di ricerca
e addestramento didattico) per l'anno accademico 2006/2007;
      j) copia  della  ricevuta  del versamento della tassa regionale
per  il  diritto  allo  studio  e  della prima rata dei contributi di
accesso e frequenza al corso (salvo che siano beneficiari di borsa di
studio triennale o ne siano esentati).
    L'autocertificazione   dovra'   essere   sostituita   da   idonei
certificati  in  caso  di  cittadini  extracomunitari.  Gli  atti e i
documenti  redatti  in  lingua  straniera  devono  essere  tradotti e
legalizzati  dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari
italiane  all'estero  e  devono  essere  conformi  alle  disposizioni
vigenti nello Stato stesso.