Art. 11.

                  Obblighi e diritti dei dottorandi

    Nell'ambito  del  diritto allo studio il dottorando di ricerca e'
uno  studente  universitario  iscritto  ad  un  Corso  di  formazione
post-lauream,  equiparato  agli studenti iscritti ai corsi di laurea.
Egli  ha  l'obbligo di frequentare il dottorato per il numero di anni
definito  dal  bando, con assiduita' e con impegno, ed e' tenuto allo
svolgimento,  a  tempo  pieno,  delle  attivita' curriculari, secondo
criteri stabiliti dal Collegio dei docenti.
    Il  dottorando  puo'  essere  inserito, previa autorizzazione del
Collegio  dei  docenti,  nell'attivita'  di  ricerca  delle strutture
dell'Ateneo,  purche'  congruenti  con il suo percorso formativo. Gli
iscritti  ai  corsi  di dottorato di ricerca possono essere impegnati
dall'Universita'  in  limitate  attivita'  didattiche  sussidiarie  o
integrative  e  assistenza  nella preparazione della tesi di laurea a
studenti  laureandi, secondo le modalita' e i termini stabiliti dalle
facolta',  sentiti  i  Collegi  dei docenti. Tale impegno non deve in
ogni  caso  compromettere  l'attivita' di formazione alla ricerca. La
collaborazione  didattica e' facoltativa, senza oneri per il bilancio
dell'Ateneo  e non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli
delle  universita'.  Il dottorando ha l'obbligo della riservatezza in
ordine alle attivita' di ricerca a cui partecipa.
    Il  dottorando  non  puo' avere contemporanea iscrizione ad altro
dottorato,   Corso   di   studi,  Scuola  di  specializzazione  o  di
perfezionamento  in  Italia  o  all'Estero  (se non entro rapporti di
cooperazione  e  cotutela);  in caso affermativo, dovra' chiederne la
sospensione.  E' altresi' vietata la contemporanea fruizione di altre
borse  di  studio,  ad  esclusione  di quelle concesse da istituzioni
italiane  o  straniere  utili  a  integrare  con soggiorni all'estero
l'attivita' di formazione e di ricerca dei dottorandi.
    Alla  fine  di  ciascun  anno  di corso il dottorando e' tenuto a
presentare  una relazione particolareggiata sulle attivita' formative
e  di  ricerca  svolte  al  Collegio  dei  docenti  il  quale, previa
valutazione  della frequenza, dell'impegno e del profitto, propone al
rettore  il passaggio all'anno accademico successivo oppure all'esame
finale,  a  seconda dell'anno di iscrizione. Un'eventuale valutazione
negativa  da parte del Collegio dei docenti comporta la decadenza dal
dottorato  con  perdita e restituzione della borsa di studio relativa
all'anno  in  corso, ove concessa, oppure, per dottorandi dell'ultimo
anno, l'eventuale concessione di un anno di proroga, senza estensione
dell'eventuale borsa di studio.
    Il dottorando puo' svolgere periodi di formazione o stages presso
altre Universita', Istituti di ricerca, centri e laboratori, italiani
e  stranieri. Per periodi di formazione all'estero fino a sei mesi e'
richiesto  il  consenso  scritto  del Coordinatore del dottorato; per
periodi  di formazione all'estero superiori e' richiesta una motivata
deliberazione   del   Collegio  dei  docenti.  In  nessun  caso  tale
permanenza  all'estero  puo' eccedere la meta' dell'intero periodo di
durata  previsto  per il conseguimento del dottorato. Tale limite non
si  applica  in presenza di accordi con Universita' anche straniere e
con  enti  pubblici che svolgano specifica e qualificata attivita' di
ricerca,   eventualmente   anche  attraverso  strutture  tecnicamente
avanzate da essi controllate.
    Nel  caso  di  borsisti, l'iscrizione e la frequenza del corso e'
incompatibile   con   un  rapporto  di  lavoro  subordinato  a  tempo
indeterminato o determinato.
    Gli  studenti  solventi  possono  svolgere una limitata attivita'
lavorativa  anche  di  tipo subordinato a tempo indeterminato, previa
autorizzazione  del Collegio dei docenti o attraverso convenzione con
l'ente per cui si presta l'attivita'.
    I  dottorandi  dipendenti  di  pubbliche  amministrazioni possono
optare  per  il  collocamento  in  aspettativa (congedo straordinario
retribuito   per   motivi  di  studio).  Nel  caso  invece  intendano
rinunciare  alla borsa di studio (o siano senza borsa) questi possono
scegliere  di  conservare il trattamento economico previdenziale e di
quiescenza  in  godimento ai sensi della legge n. 448 del 28 dicembre
2001.
    L'iscrizione  e  la  frequenza  del  corso  e' compatibile con la
nomina  nel  ruolo  di  ricercatore  universitario  presso  l'Ateneo.
Qualora  la  nomina  sia  disposta  da  altre  Universita',  anche se
consorziate  per  il funzionamento del corso, e' necessario acquisire
il   parere   favorevole  del  Collegio  dei  docenti  e  del  Senato
Accademico.