Art. 12.

Valutazione  dell'attivita'  dei  dottorandi  e  iscrizione  ad  anni
                 successivi, sospensione e decadenza

    Ai  fini  dell'iscrizione dei dottorandi agli anni successivi, il
Collegio  dei  docenti  del  dottorato  valuta l'attivita' svolta dai
medesimi  di  norma  entro  il  30 novembre  di  ogni anno accademico
trasmettendo  il  relativo  verbale nei successivi quindici giorni. I
dottorandi  ammessi  all'anno  successivo  devono iscriversi entro il
15 gennaio   dell'anno  successivo.  In  caso  di  motivato  giudizio
negativo  del  Collegio  dei  docenti,  l'Ufficio  provvede  a  darne
comunicazione   scritta   all'interessato  entro  trenta  giorni  dal
ricevimento della deliberazione con raccomandata a.r.
    La  frequenza  al  dottorato  puo' essere sospesa per gravidanza,
maternita'  o paternita' (congedo parentale) o per malattia grave. Il
dottorando   presenta   documentata  domanda  all'Ufficio  e  ne  da'
comunicazione al Collegio dei docenti.
    I dottorandi decadono per giudizio negativo da parte del Collegio
dei   docenti;   prestazioni   di   lavoro   a  tempo  determinato  o
indeterminato  (nel caso di titolari di borsa di studio); prestazioni
d'opera  senza  l'autorizzazione  del  Collegio  dei docenti; mancata
iscrizione  entro  i  termini  previsti; mancata presentazione, senza
giustificato  motivo,  della  domanda  per  sostenere l'esame finale;
assenza,  senza  giustificato  motivo,  per  un  periodo  superiore a
quindici giorni.