Art. 12. Valutazione dell'attivita' dei dottorandi e iscrizione ad anni successivi, sospensione e decadenza Ai fini dell'iscrizione dei dottorandi agli anni successivi, il Collegio dei docenti del dottorato valuta l'attivita' svolta dai medesimi di norma entro il 30 novembre di ogni anno accademico trasmettendo il relativo verbale nei successivi quindici giorni. I dottorandi ammessi all'anno successivo devono iscriversi entro il 15 gennaio dell'anno successivo. In caso di motivato giudizio negativo del Collegio dei docenti, l'Ufficio provvede a darne comunicazione scritta all'interessato entro trenta giorni dal ricevimento della deliberazione con raccomandata a.r. La frequenza al dottorato puo' essere sospesa per gravidanza, maternita' o paternita' (congedo parentale) o per malattia grave. Il dottorando presenta documentata domanda all'Ufficio e ne da' comunicazione al Collegio dei docenti. I dottorandi decadono per giudizio negativo da parte del Collegio dei docenti; prestazioni di lavoro a tempo determinato o indeterminato (nel caso di titolari di borsa di studio); prestazioni d'opera senza l'autorizzazione del Collegio dei docenti; mancata iscrizione entro i termini previsti; mancata presentazione, senza giustificato motivo, della domanda per sostenere l'esame finale; assenza, senza giustificato motivo, per un periodo superiore a quindici giorni.