Art. 2. Requisiti di ammissione Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione al dottorato di ricerca di cui al precedente articolo i cittadini italiani o stranieri che siano in possesso di diploma di laurea previgente alla riforma di cui al decreto ministeriale n. 509/1999, o di laurea specialistica di cui al decreto ministeriale n. 509/1999 ovvero di analogo titolo di studio conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto quale equipollente dal Consiglio della facolta' interessata dell'Universita' IULM, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'. E' consentita l'iscrizione sub condicione ai laureandi, purche' conseguano il titolo entro la data di iscrizione. I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari in possesso di un titolo accademico straniero, che non sia gia' stato dichiarato equipollente a una laurea italiana, dovranno - unicamente ai fini dell'ammissione al dottorato al quale intendono concorrere - farne espressa richiesta nella domanda di partecipazione al concorso e corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire alla facolta' la dichiarazione di equipollenza in parola, tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle Universita' italiane. I cittadini stranieri extra-comunitari - che non godano di assegni di ricerca o borse di addestramento alla ricerca IULM - che abbiano superato le prove di ammissione possono essere iscritti in qualita' di solventi o in soprannumero ai Corsi di dottorato di ricerca, purche' in possesso di una borsa di studio di importo non inferiore a quello previsto dall'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998, n. 315, e successive modificazioni e integrazioni, garantita per iscritto da Ente, Istituzione o Fondazione italiana o straniera e che copra tutta la durata degli studi.