Art. 5.

                      Commissione esaminatrice

    La  commissione  per  gli  esami di ammissione a ciascun corso di
dottorato  di  ricerca  e'  formata  e  nominata  in  conformita'  al
Regolamento  vigente,  e specificatamente con decreto del rettore, su
proposta  del  Collegio  dei  docenti. Essa e' composta da tre membri
scelti  tra  professori  e  ricercatori  universitari  di  ruolo, cui
possono  essere aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri. La
commissione  deve  concludere  i  lavori  entro  novanta giorni dalla
nomina.
    In relazione alle qualita' accertate, la commissione esaminatrice
attribuisce  a  ogni candidato fino a 60 punti per ciascuna delle due
prove.  E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito
nella  prova scritta un punteggio non inferiore a 42/60. Il colloquio
si  intende  superato  solo  se il candidato ottenga un punteggio non
inferiore a 42/60.
    Al   termine  delle  prove  d'esame  la  commissione  compila  la
graduatoria  generale  di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai
candidati nelle singole prove.