Art. 5. Commissione esaminatrice La commissione per gli esami di ammissione a ciascun corso di dottorato di ricerca e' formata e nominata in conformita' al Regolamento vigente, e specificatamente con decreto del rettore, su proposta del Collegio dei docenti. Essa e' composta da tre membri scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo, cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri. La commissione deve concludere i lavori entro novanta giorni dalla nomina. In relazione alle qualita' accertate, la commissione esaminatrice attribuisce a ogni candidato fino a 60 punti per ciascuna delle due prove. E' ammesso alla prova orale il candidato che abbia conseguito nella prova scritta un punteggio non inferiore a 42/60. Il colloquio si intende superato solo se il candidato ottenga un punteggio non inferiore a 42/60. Al termine delle prove d'esame la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove.