Art. 6.

                             Graduatoria

    I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria
fino  alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per ogni
corso di dottorato. I candidati ammessi al corso decadono qualora non
esprimano  la loro accettazione entro quindici giorni dal ricevimento
della  comunicazione  dell'esito  del  concorso. In tal caso subentra
altro  candidato secondo l'ordine della graduatoria. Lo stesso accade
qualora qualcuno degli ammessi rinunci entro tre mesi dall'inizio del
corso. Qualora il rinunciatario abbia gia' usufruito di mensilita' di
borse  di  studio, e' tenuto alla loro restituzione. In caso di utile
collocamento in piu' graduatorie in Universita' diverse, il candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato.