Art. 7. Contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi Relativamente ai posti messi a concorso non coperti da borsa di studio su fondi ripartiti dai decreti del Ministro di cui all'art. 4, comma 3 della legge 3 luglio 1998, n. 210, il candidato ammesso sara' tenuto a versare un contributo per l'accesso e la frequenza del corso di dottorato determinato per l'anno accademico 2006/2007 in Euro 4.150,00 per ciascun anno, cosi' suddiviso: I rata: Euro 2.150,00 (all'atto dell'iscrizione); II rata : Euro 1.000,00 (entro il 30 marzo 2007); III rata: Euro 1.000,00 (entro il 29 giugno 2007), non comprensivo della tassa regionale per il diritto allo studio, pari a circa Euro 100. L'importo della tassa sara' confermato dopo la definizione della stessa dalla regione Lombardia per l'anno accademico 2006/2007. Per quanto concerne i posti in sovrannumero (vedi art. 1 del presente bando) da destinare ai titolari di assegni di ricerca di cui all'art. 51, comma sesto, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, essi sono da considerarsi senza borsa di studio. Tali assegnisti conservano l'assegno di ricerca da parte dell'Universita' erogante, per la durata dello stesso e non sono soggetti al versamento del contributo per l'accesso e la frequenza dei corsi, ad eccezione della tassa regionale per il diritto allo studio. Gli idonei titolari di borse di addestramento alla ricerca di cui all'art. 33 dello Statuto di autonomia per l'anno accademico 2006/2007 sono da considerarsi senza borsa di studio e conservano la borsa di addestramento alla ricerca loro erogata da parte dell'Universita' IULM per tutta la durata della stessa. Sono soggetti al versamento della tassa regionale per il diritto allo studio per tutta la durata del dottorato. Sono altresi' soggetti al versamento del contributo per l'accesso e la frequenza dei corsi in caso di cessazione della borsa di addestramento alla ricerca.