Art. 8.

                           Borse di studio

    Le  borse  di  studio  erogate su fondi ripartiti dai decreti del
Ministro  di  cui  all'art.  4,  comma  3  della legge 3 luglio 1998,
n. 210, sono attribuite secondo l'indicazione della graduatoria della
valutazione  comparativa  dei  candidati  italiani  e  comunitari,  o
extracomunitari   residenti   in  Italia,  o  titolari  di  carta  di
soggiorno,  ovvero  di  permesso  di  soggiorno  per  uno  dei motivi
indicati  dall'art. 37, comma 5, della legge 6 marzo 1998, n. 40, con
reddito  annuo  personale complessivo non superiore a Euro 13.000,00.
Alla determinazione del reddito concorrono tutti i redditi di origine
patrimoniale nonche' emolumenti di qualsiasi altra natura.
    L'importo  della borsa e' determinato ai sensi dell'art. 1, comma
1,  lettera  a),  della  legge  3 agosto  1998,  n. 315, e successive
modificazioni.  A  parita'  di  merito  prevale  la valutazione della
situazione  economica determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, e successive modificazioni
e integrazioni.
    Tali borse sono erogate per l'intera durata del corso (triennale)
e  il  loro importo viene elevato in misura pari al 50% per eventuali
documentati  periodi  di  soggiorno  all'estero di durata consecutiva
superiore  a  venti  giorni,  per  un  totale  massimo di complessive
diciotto  mensilita',  nel caso questi siano previsti dal progetto di
dottorato  e  approvati  dal  Coordinatore o dal Collegio dei docenti
dello stesso, come previsto dal Regolamento.
    La  borsa  di  studio  assegnata  in  base a convenzioni con enti
esterni e' soggetta al versamento delle tasse e dei contributi per la
frequenza  al  corso  di dottorato, ed e' erogata secondo le medesime
modalita' delle borse di cui all'art. 4, comma 3 della legge 3 luglio
1998, n. 210.
    I  corsi  di  dottorato hanno inizio con il II semestre dell'anno
accademico  2006/2007  e  si  concludono  alla  fine  del  I semestre
dell'anno  accademico successivo. Il periodo di godimento della borsa
e  quindi di riferimento per la determinazione del reddito per l'anno
accademico 2006/2007 e' l'anno solare 2007.