Art. 4. Titoli valutabili 1. Ai sensi dell'art. 7 del Regolamento, alla valutazione dei titoli e' riservato un punteggio pari a 30 punti. Sono valutabili, purche' attinenti all'attivita' lavorativa da svolgere, i seguenti titoli con il punteggio indicato a fianco di ciascuno: fino a un massimo di punti: a) attivita' lavorativa comunque prestata presso l'Universita' o altre pubbliche amministrazioni (punti 0,5 per ogni bimestre fino ad un massimo di punti 9) ulteriore punteggio per attivita' svolte presso l'Universita' (punti 1 per anno fino ad un massimo di punti 3) - 12; b) idoneita' a precedenti procedure selettive della categoria di riferimento o superiori 6; c) altri titoli a giudizio della commissione: ulteriore titolo di studio, compresi specializzazioni post-laurea, master, dottorato ecc., attestati di qualificazione, specializzazione con esame finale, pubblicazioni - 12. 2. La valutazione dei titoli dei candidati che hanno sostenuto le prove, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo le prove stesse e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. Qualora lo svolgimento di prove pratiche non produca un elaborato scritto, la valutazione dei titoli precede la prova pratica. 3. Il risultato della valutazione dei titoli e' immediatamente affisso all'albo dell'Ateneo e presso la sede degli esami.