Art. 7.

      Costituzione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato

    1.  L'assunzione  in servizio e' condizionata alla verifica della
copertura finanziaria nel Bilancio dell'Ateneo e delle limitazioni di
cui  alle  leggi  finanziarie  nel  tempo vigenti. Stante la suddetta
condizione l'Amministrazione non garantisce l'assunzione sul posto in
parola.
    2.  Il  candidato,  utilmente collocato nella graduatoria a tempo
indeterminato,  stipula  con  l'Universita'  degli studi di Genova un
contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato.
    3. La determinazione dell'Universita' di costituire tale rapporto
di lavoro viene formalmente notificata all'interessato.
    4.  La  mancata  assunzione  del  servizio  nella  data stabilita
comporta  l'immediata  risoluzione  del  rapporto  di  lavoro,  salvo
comprovati e giustificati motivi di impedimento.
    5.  Il  periodo  di  prova e' determinato secondo quanto previsto
dall'art. 17  del  C.C.N.L. sottoscritto in data 9 agosto 2000, cosi'
come  modificato  dall'art. 5  del  C.C.N.L.  sottoscritto in data 27
gennaio 2005.
    6.  Ai  lavoratori  assunti  si  applica il trattamento economico
previsto  per  la categoria C, posizione economica C1, nonche' quello
normativo previsto dal C.C.N.L. sottoscritto in data 28 marzo 2006.