Art. 9.

                     Presentazione dei documenti

    1. Il lavoratore assunto, ai fini dell'accertamento dei requisiti
previsti  per  l'accesso,  tenuto  conto  delle  dichiarazioni aventi
validita'  illimitata gia' risultanti nella domanda di partecipazione
alla  procedura,  sara'  invitato  a presentare a questa Universita',
entro  30  giorni  dalla  data  di  stipula  del  contratto,  pena la
risoluzione   del   contratto   stesso,   le  seguenti  dichiarazioni
sostitutive, nonche' i documenti sotto specificati:
      a) dichiarazione  sostitutiva  di  certificazioni attestante il
possesso  dei seguenti requisiti, qualora siano trascorsi piu' di sei
mesi dalla data di presentazione della domanda:
        cittadinanza;
        godimento  dei  diritti  civili  e  politici (ovvero i motivi
della  non  iscrizione  o della cancellazione dalle liste elettorali)
con l'indicazione che tale requisito era posseduto anche alla data di
scadenza del termine di presentazione delle domande;
        mancanza  di  condanne penali (ovvero l'esistenza di condanne
penali riportate indicando gli estremi delle relative sentenze);
      b) dichiarazione  sostitutiva di atto di notorieta' relativa ad
incompatibilita'  e cumulo di impieghi di cui all'art 53 del d.leg.vo
30 marzo 2001, n. 165;
    Le  dichiarazioni  sostitutive  di  cui ai predetti punti a) e b)
sono redatte su apposito modulo predisposto da questa Universita';
      c) certificato  in  bollo rilasciato da una A.S.L. ovvero da un
medico  militare  attestante l'idoneita' fisica. Qualora il candidato
sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato deve farne
menzione  con  la  dichiarazione  che  essa  non  e' tale da menomare
l'attitudine  dell'aspirante  stesso al normale e regolare rendimento
di  lavoro.  Tale  documento  deve essere in data non anteriore a sei
mesi  rispetto  alla  data di effettiva assunzione in servizio ovvero
alla data di ricezione dell'invito a presentare il documento stesso.
    2.  Qualora  gli  stati,  le  qualita'  personali e i fatti siano
documentati  mediante  certificati  o  attestazioni  rilasciati dalla
competente  autorita'  dello  Stato estero, i medesimi debbono essere
corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorita'
consolare italiana che ne attesta la conformita' all'originale.
    3.  I  certificati  rilasciati  dalle  competenti autorita' dello
Stato  di  cui lo straniero e' cittadino debbono essere conformi alle
disposizioni  vigenti  nello  Stato  stesso.  Le  firme  sugli stessi
debbono   essere  legalizzate  dalle  rappresentanze  diplomatiche  o
consolari italiane all'estero.
    4.  Agli  atti  e documenti di cui al precedente comma redatti in
lingua  straniera  deve  essere  allegata  una  traduzione  in lingua
italiana,  certificata  conforme  al  testo  straniero, redatta dalla
competente  rappresentanza  diplomatica  o  consolare  ovvero  da  un
traduttore ufficiale.
    5.  I  documenti  si considerano prodotti in tempo utile anche se
spediti  a  mezzo  di raccomandata con avviso di ricevimento entro il
termine  sopra  indicato.  A  tal  fine  fa  fede  il  timbro  a data
dell'ufficio postale accettante.
    6.  Il lavoratore assunto sara' invitato a regolarizzare entro 30
giorni  decorrenti  dalla  data  di  ricezione  dell'invito,  pena la
risoluzione  del contratto, la documentazione incompleta o affetta da
vizio sanabile.