Art. 10. Accertamenti sanitari di controllo ed accertamenti attitudinali 1. I concorrenti che supereranno la prova scritta di cultura generale, di cui al precedente art. 9, saranno sottoposti, sempre presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei carabinieri, ad accertamenti sanitari di controllo ed attitudinali. 2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti sanitari di controllo ed attitudinali sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valida giustificazione da documentare entro il giorno di presentazione. A tal fine l'interessato dovra' far pervenire al predetto Centro - Ufficio reclutamento e concorsi richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax - n. 06/33566906) entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. Tuttavia la riconvocazione potra' essere disposta purche' risulti compatibile con la data di formazione della graduatoria di ammissione alla prova orale, di cui al successivo art. 11, commi 1 e 2. 3. Gli accertamenti sanitari di controllo saranno eseguiti della Commissione di cui all'art. 14, comma 1, lettera c), per la conferma del possesso dell'idoneita' sanitaria gia' accertata con le modalita' di cui al precedente art. 8. Detti accertamenti saranno svolti con le modalita' previste dalle Direttive Tecniche della Direzione Generale della Sanita' Militare - datate 5 dicembre 2005 - emanate, in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114 e con quelle definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, citati nelle premesse. La conferma dell'idoneita' sanitaria verra' eseguita in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. 4. I concorrenti che risulteranno non idonei al termine degli accertamenti di cui al comma 3 saranno esclusi dal concorso. 5. I concorrenti che risulteranno idonei al termine degli accertamenti di cui al comma 3 saranno sottoposti, a cura della Commissione di cui al successivo art. 14, comma 1, lettera d), ad accertamenti attitudinali, per il riconoscimento delle qualita' indispensabili all'espletamento delle mansioni di ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri, di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298. Tali accertamenti saranno svolti con le modalita' definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, citato nelle premesse. 6. Al termine degli accertamenti attitudinali la Commissione esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di idoneita' o di non idoneita', senza attribuzione di punteggi incrementali. Tale giudizio, che sara' comunicato per iscritto seduta stante, e' definitivo. I concorrenti giudicati non idonei, pertanto, non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.