Art. 10.

   Accertamenti sanitari di controllo ed accertamenti attitudinali

    1.  I  concorrenti  che  supereranno  la prova scritta di cultura
generale,  di  cui  al  precedente art. 9, saranno sottoposti, sempre
presso  il  Centro  Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando
Generale  dell'Arma  dei  carabinieri,  ad  accertamenti  sanitari di
controllo ed attitudinali.
    2.  Il  concorrente  che, regolarmente convocato, non si presenti
nel  giorno  e  nell'ora  stabiliti  per gli accertamenti sanitari di
controllo  ed  attitudinali  sara' considerato rinunciatario e quindi
escluso  dal  concorso,  salvo  valida giustificazione da documentare
entro il giorno di presentazione. A tal fine l'interessato dovra' far
pervenire  al  predetto  Centro  -  Ufficio  reclutamento  e concorsi
richiesta   di   riconvocazione   (a   mezzo   telegramma   o  fax  -
n. 06/33566906)  entro  il giorno di prevista presentazione, inviando
documentazione   probatoria  del  motivo  dell'assenza.  Tuttavia  la
riconvocazione potra' essere disposta purche' risulti compatibile con
la  data  di  formazione  della  graduatoria di ammissione alla prova
orale, di cui al successivo art. 11, commi 1 e 2.
    3.  Gli accertamenti sanitari di controllo saranno eseguiti della
Commissione  di cui all'art. 14, comma 1, lettera c), per la conferma
del possesso dell'idoneita' sanitaria gia' accertata con le modalita'
di cui al precedente art. 8. Detti accertamenti saranno svolti con le
modalita'  previste dalle Direttive Tecniche della Direzione Generale
della  Sanita'  Militare  -  datate  5 dicembre  2005  -  emanate, in
applicazione  del  decreto  ministeriale  4 aprile 2000, n. 114 e con
quelle   definite   nel  provvedimento  dirigenziale  del  Comandante
Generale   dell'Arma   dei   carabinieri   emanato   in  applicazione
dell'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto ministeriale 12 gennaio
2001,  citati  nelle  premesse.  La conferma dell'idoneita' sanitaria
verra'  eseguita  in ragione delle condizioni del soggetto al momento
della visita.
    4.  I  concorrenti  che  risulteranno non idonei al termine degli
accertamenti di cui al comma 3 saranno esclusi dal concorso.
    5.  I  concorrenti  che  risulteranno  idonei  al  termine  degli
accertamenti  di  cui  al  comma  3  saranno sottoposti, a cura della
Commissione  di  cui  al  successivo art. 14, comma 1, lettera d), ad
accertamenti  attitudinali,  per  il  riconoscimento  delle  qualita'
indispensabili   all'espletamento  delle  mansioni  di  ufficiale  in
servizio  permanente  dell'Arma  dei  carabinieri, di cui all'art. 5,
comma  1, lettera c), del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298.
Tali  accertamenti  saranno  svolti  con  le  modalita'  definite nel
provvedimento  dirigenziale  del  Comandante  generale  dell'Arma dei
carabinieri emanato in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m),
del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, citato nelle premesse.
    6.  Al  termine  degli  accertamenti  attitudinali la Commissione
esprimera',  nei  riguardi  di  ciascun  concorrente,  un giudizio di
idoneita'   o  di  non  idoneita',  senza  attribuzione  di  punteggi
incrementali. Tale giudizio, che sara' comunicato per iscritto seduta
stante,  e' definitivo. I concorrenti giudicati non idonei, pertanto,
non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.