Art. 11. Prova orale e prova orale facoltativa di lingua straniera 1. I concorrenti risultati idonei negli accertamenti di cui al precedente art. 10 saranno iscritti, a cura della Commissione di cui al successivo art. 14, comma 1, lettera a), in una graduatoria formata ai fini dell'ammissione alla prova orale. 2. Tale graduatoria sara' formata secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nelle prove di efficienza fisica, negli accertamenti sanitari e nella prova scritta di cultura generale. 3. Dei concorrenti idonei iscritti nella graduatoria saranno convocati alla prova orale i primi 180 (centottanta), di cui almeno 18 (diciotto) allievi delle scuole militari ed almeno 1 (uno) in possesso dell'attestato di bilinguismo. 4. Nella graduatoria di cui al precedente comma 1, i posti eventualmente non ricoperti da concorrenti appartenenti alle categorie di riservatari nella misura prevista dal precedente comma 3, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria medesima. 5. Fermo restando quanto previsto dal precedente comma 3, a parita' di punteggio complessivo si applicheranno, ai fini della formazione della graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, di cui all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e l'art. 38, commi 6 e 7, della legge 24 dicembre 1986, n. 958. 6. La convocazione per sostenere detta prova sara' data a mezzo lettera raccomandata, assicurata o telegramma tramite il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, Ufficio reclutamento e concorsi. 7. La prova orale vertera' sulle materie di cui al programma riportato nell'Allegato «C» che costituisce parte integrante del presente decreto. 8. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova orale, nonche' quelli che abbiano rinunciato a sostenerla saranno esclusi dal concorso, salvo grave impedimento che, documentato entro il giorno stesso della prova, sara' valutato dalla Commissione ai fini della eventuale riconvocazione. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire al Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento - Ufficio reclutamento e concorsi, richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax - n. 06/3356.6906) entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. La riconvocazione potra' essere tuttavia disposta solo se compatibile con la data di formazione della graduatoria di ammissione al tirocinio di cui al successivo art. 15, comma 1, del presente decreto. 9. Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano riportato un punteggio di almeno 18/30i, utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui ai successivi articoli 15 e 16. 10. La prova orale facoltativa di lingua straniera, solo per i concorrenti che abbiano chiesto di sostenerla nella domanda di partecipazione al concorso, sara' svolta con le modalita' indicate nel gia' citato Allegato «C» al presente decreto. I concorrenti che non intendessero sostenere piu' detta prova dovranno rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia. In tal caso saranno esonerati dal sostenerla. 11. Ai concorrenti che supereranno detta prova sara' assegnata una votazione in trentesimi, da 0 a 30, alla quale corrispondera' il seguente punteggio utile per la formazione delle graduatorie di cui ai successivi articoli 15 e 16: - da 0/30i a 17,999/30i = 0; - da 18/30i a 20,999/30i = 0,25; - da 21/30i a 23,999/30i = 0,50; - da 24/30i a 26,999/30i = 0,75; - da 27/30i a 30/30ii = 1,00.