Art. 11.

      Prova orale e prova orale facoltativa di lingua straniera

    1.  I  concorrenti  risultati idonei negli accertamenti di cui al
precedente  art. 10 saranno iscritti, a cura della Commissione di cui
al  successivo  art. 14,  comma  1,  lettera  a),  in una graduatoria
formata ai fini dell'ammissione alla prova orale.
    2. Tale graduatoria sara' formata secondo il punteggio risultante
dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nelle prove di
efficienza  fisica, negli accertamenti sanitari e nella prova scritta
di cultura generale.
    3.  Dei  concorrenti  idonei  iscritti  nella graduatoria saranno
convocati  alla  prova orale i primi 180 (centottanta), di cui almeno
18  (diciotto)  allievi  delle  scuole  militari ed almeno 1 (uno) in
possesso dell'attestato di bilinguismo.
    4.  Nella  graduatoria  di  cui  al  precedente  comma 1, i posti
eventualmente   non   ricoperti   da  concorrenti  appartenenti  alle
categorie  di  riservatari nella misura prevista dal precedente comma
3,  saranno  devoluti  agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine
della graduatoria medesima.
    5.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  precedente comma 3, a
parita'  di  punteggio  complessivo  si  applicheranno, ai fini della
formazione  della  graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di
preferenza  per l'ammissione ai pubblici impieghi, di cui all'art. 5,
comma  4,  del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487  e  l'art. 38,  commi  6  e  7,  della legge 24 dicembre 1986,
n. 958.
    6.  La  convocazione per sostenere detta prova sara' data a mezzo
lettera  raccomandata,  assicurata  o  telegramma  tramite il Comando
Generale  dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e
Reclutamento, Ufficio reclutamento e concorsi.
    7.  La  prova  orale  vertera'  sulle materie di cui al programma
riportato  nell'Allegato  «C»  che  costituisce  parte integrante del
presente decreto.
    8.  I  concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio della prova
orale,  nonche'  quelli  che  abbiano rinunciato a sostenerla saranno
esclusi  dal concorso, salvo grave impedimento che, documentato entro
il  giorno  stesso  della  prova, sara' valutato dalla Commissione ai
fini  della  eventuale  riconvocazione.  A  tal  fine gli interessati
dovranno   far   pervenire   al   Centro  Nazionale  di  Selezione  e
Reclutamento   -   Ufficio  reclutamento  e  concorsi,  richiesta  di
riconvocazione  (a mezzo telegramma o fax - n. 06/3356.6906) entro il
giorno  di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria
del  motivo  dell'assenza.  La  riconvocazione potra' essere tuttavia
disposta  solo  se  compatibile  con  la  data  di  formazione  della
graduatoria  di ammissione al tirocinio di cui al successivo art. 15,
comma 1, del presente decreto.
    9.  Saranno dichiarati idonei i concorrenti che abbiano riportato
un  punteggio  di almeno 18/30i, utile ai fini della formazione delle
graduatorie di cui ai successivi articoli 15 e 16.
    10.  La  prova  orale facoltativa di lingua straniera, solo per i
concorrenti  che  abbiano  chiesto  di  sostenerla  nella  domanda di
partecipazione  al  concorso,  sara' svolta con le modalita' indicate
nel gia' citato Allegato «C» al presente decreto.
    I  concorrenti  che  non  intendessero sostenere piu' detta prova
dovranno  rilasciare  dichiarazione  scritta di rinuncia. In tal caso
saranno esonerati dal sostenerla.
    11.  Ai  concorrenti  che supereranno detta prova sara' assegnata
una  votazione in trentesimi, da 0 a 30, alla quale corrispondera' il
seguente  punteggio  utile per la formazione delle graduatorie di cui
ai successivi articoli 15 e 16:
      - da 0/30i a 17,999/30i = 0;
      - da 18/30i a 20,999/30i = 0,25;
      - da 21/30i a 23,999/30i = 0,50;
      - da 24/30i a 26,999/30i = 0,75;
      - da 27/30i a 30/30ii = 1,00.