Art. 13.

          Spese di viaggio. Licenza straordinaria per esami

    1.  Le  spese  per i viaggi da e per le sedi delle prove previste
dall'art. 5,  comma  1,  del  presente  decreto  sono  a  carico  dei
concorrenti.
    2.  I concorrenti che siano militari in servizio potranno fruire,
compatibilmente   con   le   esigenze   di  servizio,  della  licenza
straordinaria per esami militari sino ad un massimo di trenta giorni,
nei  quali  dovranno  essere  computati i giorni di svolgimento delle
prove  e  degli accertamenti previsti dal precedente art. 5, comma 1,
del  presente decreto, nonche' quelli necessari per il raggiungimento
della  sede  ove  si svolgeranno dette prove ed accertamenti e per il
rientro  nella  sede  di  servizio.  In  particolare  detta  licenza,
cumulabile   con   la   licenza  ordinaria,  potra'  essere  concessa
nell'intera  misura prevista di norma per la preparazione della prova
orale  oppure  frazionata in due periodi, di cui uno, non superiore a
dieci giorni, per le prove scritte.
    Qualora  il  concorrente non sostenga le prove e gli accertamenti
per  motivi  dipendenti  dalla  sua volonta' la licenza straordinaria
sara' commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
    3.  Tutti  i  concorrenti,  compresi  i  militari, nel periodo di
effettuazione  delle  prove  di efficienza fisica, degli accertamenti
sanitari ed attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e
di  vita  interna  di  caserma.  I  concorrenti  in servizio dovranno
indossare  l'uniforme.  Gli stessi fruiranno del vitto (solo il primo
ordinario) a carico dell'Amministrazione militare.