Art. 14.

                             Commissioni

    1. Con successivi decreti saranno nominate:
      a) la  Commissione  esaminatrice per la valutazione della prova
di  preselezione,  per  la  prova scritta di cultura generale, per le
prove orali e per la formazione delle graduatorie;
      b) la  Commissione per la valutazione delle prove di efficienza
fisica;
      c) la Commissione per gli accertamenti sanitari;
      d) la   Commissione   per  lo  svolgimento  degli  accertamenti
attitudinali  e per l'attribuzione del punteggio di cui al successivo
art. 15, comma 18, agli idonei al termine del tirocinio;
      e) la  Commissione  per  la  valutazione  dei  frequentatori al
termine del tirocinio.
    2. La Commissione di cui al precedente comma 1, lettera a), sara'
composta da:
      - un   ufficiale   dell'Arma  dei  carabinieri,  di  grado  non
inferiore a generale di brigata, presidente;
      - due ufficiali superiori dell'Arma dei carabinieri, membri;
      - due  docenti  di  materie  letterarie, membri aggiunti per la
prova scritta di cultura generale;
      - quattro  docenti  o  esperti,  membri  aggiunti  per la prova
orale,  rispettivamente,  di matematica, di storia, di geografia e di
educazione civica;
      - un  docente  o esperto, che potra' essere diverso in funzione
della  lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova
orale facoltativa di lingua straniera;
      - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore
a  capitano,  ovvero  un dipendente civile dell'Amministrazione della
difesa, appartenente all'area funzionale «C», posizione non inferiore
a «C/2», segretario senza diritto a voto.
    Qualora  il  numero dei concorrenti effettivamente presentatisi a
sostenere  la  prova  scritta  risulti superiore a 1.000 (mille), per
ogni  gruppo  di  almeno  500 (cinquecento) candidati verra' nominata
apposita Sottocommissione, cosi' composta:
      - l'ufficiale  generale  di  cui  al  precedente comma 2, primo
alinea;
      - due ufficiali superiori dell'Arma dei carabinieri, membri;
      - due docenti di materie letterarie, membri aggiunti;
      - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore
a  capitano,  ovvero  un dipendente civile dell'Amministrazione della
difesa, appartenente all'area funzionale «C», posizione non inferiore
a «C/2», segretario aggiunto senza diritto a voto.
    3.  La  Commissione,  di  cui  al precedente comma 1, lettera b),
sara' composta da:
      - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore
a tenente colonnello, presidente;
      - due   ufficiali   dell'Arma  dei  carabinieri  di  grado  non
inferiore  a  capitano,  membri, di cui il meno elevato in grado o, a
parita'  di  grado,  il  meno  anziano svolgera' anche le funzioni di
segretario.
    La  Commissione  si avvarra', durante l'espletamento delle prove,
di personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della qualifica di
istruttore   militare  di  educazione  fisica  e  dell'assistenza  di
personale medico.
    4.   La   Commissione   del   Centro  Nazionale  di  Selezione  e
Reclutamento dell'Arma dei carabinieri, di cui al precedente comma 1,
lettera c), sara' composta da:
      - un   ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a  tenente
colonnello, presidente;
      - due  ufficiali  medici  in  servizio,  membri, di cui il meno
elevato  in  grado  o,  a parita' di grado, il meno anziano svolgera'
anche le funzioni di segretario.
    Detta  Commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti
anche esterni.
    5.   La   Commissione   del   Centro  Nazionale  di  Selezione  e
Reclutamento dell'Arma dei carabinieri, di cui al precedente comma 1,
lettera d), sara' composta da:
      - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore
a tenente colonnello, presidente;
      - un  ufficiale  dell'Arma  dei  carabinieri  con  qualifica di
«perito selettore attitudinale», membro;
      - un  ufficiale  dell'Arma dei carabinieri, psicologo, iscritto
all'albo, membro.
    Il  meno  elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano
dei membri svolgera' anche le funzioni di segretario.
    Detta      Commissione     si     avvarra'     del     contributo
tecnico-specialistico  di personale del Centro Nazionale di Selezione
e Reclutamento dell'Arma dei carabinieri.
    6.  La  Commissione,  di  cui  al precedente comma 1, lettera e),
sara' composta da:
      - Comandante dell'Accademia militare, presidente;
      - Comandante del reggimento allievi, membro;
      - Comandante di battaglione, membro;
      - Comandante di compagnia, membro;
      - Comandante di plotone, membro e segretario.