Art. 15.

                              Tirocinio

    1.  I  concorrenti  che  abbiano  riportato giudizio di idoneita'
nella  prova  orale  di cui al precedente art. 11 saranno iscritti, a
cura della Commissione di cui al precedente art. 14, comma 1, lettera
a), in una graduatoria di ammissione al tirocinio.
    2.   Detta   graduatoria   sara'  formata  secondo  il  punteggio
risultante  dalla  somma  dei  punti riportati da ciascun concorrente
nelle  prove di efficienza fisica, negli accertamenti sanitari, nella
prova  scritta  di  cultura generale, nella prova orale e nella prova
orale facoltativa di lingua straniera.
    3.  Fermo  restando  quanto  previsto  dal  successivo comma 4, a
parita'  di  punteggio  complessivo  si  applicheranno, ai fini della
formazione  della  graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di
preferenza  per l'ammissione ai pubblici impieghi, di cui all'art. 5,
comma  4,  del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487  e  l'art. 38,  commi  6  e  7,  della legge 24 dicembre 1986,
n. 958.
    4.  Dei  concorrenti  idonei  iscritti  in graduatoria ne saranno
convocati  al tirocinio, che si svolgera' presso l'Accademia militare
di Modena, i primi 60 (sessanta), di cui almeno 6 (sei) allievi delle
Scuole  militari  ed  almeno  1  (uno)  in possesso dell'attestato di
bilinguismo.
    5.  I  posti  eventualmente  non  ricoperti da riservatari idonei
nella  misura  prevista  dal precedente comma 4 saranno devoluti agli
altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria medesima.
    6.  Successivamente,  secondo  l'ordine della graduatoria, potra'
essere  convocato al tirocinio un numero di concorrenti pari a quello
degli  assenti all'appello del primo giorno - che saranno considerati
rinunciatari  ed esclusi dal concorso - e degli eventuali rinuncianti
nei primi 14 (quattordici) giorni di frequenza.
    7. I concorrenti di sesso femminile ammessi al tirocinio, ai fini
della  verifica  dei  requisiti  previsti  per l'ammissione al corso,
dovranno  essere  sottoposti  al  test  di  gravidanza  nelle urine e
qualora  ammessi  alla frequenza del 189° corso dell'Accademia per la
formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri dovranno
essere nuovamente sottoposti a detto test.
    8.  All'atto  della presentazione al tirocinio, qualora dovessero
insorgere  per  taluni  concorrenti  dubbi  sulla  persistenza  della
idoneita'   sanitaria   precedentemente   riconosciuta,  e'  facolta'
dell'Accademia   militare   di   Modena   inviare  detti  concorrenti
all'osservazione  ospedaliera per un supplemento di indagini, al fine
di  accertare  che  non  siano  insorti  fatti  morbosi nuovi tali da
determinare   un  provvedimento  medico-legale  di  inidoneita'  alla
frequenza del tirocinio.
    9. I concorrenti ammessi al tirocinio lo compiranno:
      - in  qualita' di allievi carabinieri, se in congedo illimitato
e  non rivestono il grado di ufficiale o sottufficiale di complemento
in congedo;
      - con  il  grado  gia' rivestito, se ufficiali di complemento o
sottufficiali  gia'  collocati  in  congedo.  Per tali concorrenti si
provvedera' al richiamo in servizio dall'inizio del tirocinio;
      - con il grado rivestito, se militari in servizio. Essi saranno
posti,  a  cura  degli  Enti  di  appartenenza,  nella  posizione  di
comandati o aggregati, in relazione alla categoria di appartenenza.
    10.  Il  personale  in  servizio  permanente  e  quello  in ferma
volontaria  dell'Arma dei carabinieri, gli ufficiali, i sottufficiali
ed  i  volontari in servizio permanente ed in ferma breve delle altre
Forze  armate  durante  il  tirocinio continueranno a percepire dagli
Enti di appartenenza gli assegni spettanti.
    11.  Durante  il  tirocinio i concorrenti dovranno attenersi alle
norme  disciplinari  di  vita  interna dell'Istituto previste per gli
allievi  dell'Accademia militare, saranno forniti di vitto e alloggio
e  verra',  inoltre,  loro somministrato in uso un corredo ridotto da
restituire in caso di mancata ammissione al corso regolare.
    12.  Il  tirocinio avra' una durata non superiore a 60 (sessanta)
giorni,  durante  i quali tutti i frequentatori saranno ulteriormente
selezionati   sulla  base  del  rendimento  fornito  nelle  attivita'
militari e scolastiche.
    13.  Durante  il  tirocinio i frequentatori saranno sottoposti, a
cura  della  Commissione  di cui all'art. 14, comma 1, lettera d), ad
ulteriori  prove  ed  accertamenti per la valutazione del rilevamento
comportamentale - riferito alla perseveranza nel raggiungimento degli
obiettivi,   al   senso   di  responsabilita',  all'emotivita',  alla
capacita'   di  concentrazione  e  ragionamento,  alla  capacita'  di
adattamento  alla  vita  militare in termini di motivazione, al senso
della  disciplina,  alla  capacita'  d'integrazione  ed all'effettivo
dispiegamento  «sul  campo» delle potenzialita' riscontrate nel corso
degli  accertamenti  attitudinali  di cui all'art. 10. Dette prove si
svolgeranno  con le modalita' definite con provvedimento dirigenziale
del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri.
    14.  Saranno  esclusi  dal  concorso  e  rinviati dall'Istituto i
frequentatori  che rinuncino alla prosecuzione del tirocinio e coloro
che  maturino  assenze  prolungate,  anche  non continuative - tra le
quali  rientrano  i  ricoveri  presso  strutture sanitarie pubbliche,
anche  militari,  e  private - che superino complessivamente la meta'
della durata del tirocinio medesimo.
    15.   Saranno   parimenti   esclusi   dal   concorso  e  rinviati
dall'Istituto  i  frequentatori  del  tirocinio  per  i quali venisse
accertato   presso   una  struttura  sanitaria  militare  l'eventuale
positivita'  agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per
l'uso,  anche  saltuario  od  occasionale,  di sostanze stupefacenti,
nonche'   per   l'utilizzo   di   sostanze  psicotrope  a  scopo  non
terapeutico.
    16.  Il tirocinio si intendera' superato solo dai concorrenti che
al  termine  dello  stesso saranno giudicati idonei dalla Commissione
dell'Accademia  militare  di  cui  al  precedente  art. 14,  comma 1,
lettera e),  la  quale formulera' il giudizio nei riguardi di ciascun
frequentatore, tenendo conto del rendimento globale relativo a:
      - capacita'   e   resistenza   fisica.  Nell'Allegato  «L»  che
costituisce  parte  integrante del presente decreto sono riportate le
prove  cui saranno sottoposti i concorrenti ai fini dell'accertamento
della   capacita'   e   resistenza   fisica,  con  indicazione  delle
prestazioni  minime  richieste  per  il  conseguimento  del  voto  di
sufficienza espresso in trentesimi;
      - rilevamento comportamentale - riferito all'aspetto esteriore,
alla  correttezza  formale,  alla  disinvoltura ed alla comunicazione
verbale, nonche' al rendimento nelle istruzioni pratiche;
      - idoneita' ad affrontare le attivita' scolastiche.
    17.  I frequentatori nei cui confronti venga espresso il giudizio
di non idoneita', che e' definitivo, saranno esclusi dal concorso.
    18.   Per   ciascuno   dei  concorrenti  giudicati  idonei  dalla
Commissione  dell'Accademia  militare  di  cui  all'art. 14, comma 1,
lettera  e),  la  Commissione  del  Centro  Nazionale  di Selezione e
Reclutamento  dell'Arma dei carabinieri, di cui all'art. 14, comma 1,
lettera   d),   valutera'  i  risultati  conseguiti,  attribuendo  un
punteggio  da 0 (zero) fino ad un massimo di 4 (quattro) punti, utile
ai  fini  della  formazione  della  graduatoria  di cui al successivo
art. 16, comma 1, determinato esclusivamente sulla scorta:
      - delle  risultanze  che emergeranno dall'insieme delle prove e
degli    accertamenti    per    la    valutazione   del   rilevamento
comportamentale,  riferito  ai  profili indicati nel precedente comma
13;
      - dei    giudizi    analitici   formulati   dalla   Commissione
dell'Accademia militare riguardo la capacita' e la resistenza fisica,
il  rilevamento comportamentale (riferito all'aspetto esteriore, alla
correttezza formale, alla disinvoltura ed alla comunicazione verbale,
nonche'  al  rendimento  nelle  istruzioni pratiche) e l'idoneita' ad
affrontare le attivita' scolastiche di ciascun concorrente, di cui al
precedente comma 16.