Art. 15. Tirocinio 1. I concorrenti che abbiano riportato giudizio di idoneita' nella prova orale di cui al precedente art. 11 saranno iscritti, a cura della Commissione di cui al precedente art. 14, comma 1, lettera a), in una graduatoria di ammissione al tirocinio. 2. Detta graduatoria sara' formata secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nelle prove di efficienza fisica, negli accertamenti sanitari, nella prova scritta di cultura generale, nella prova orale e nella prova orale facoltativa di lingua straniera. 3. Fermo restando quanto previsto dal successivo comma 4, a parita' di punteggio complessivo si applicheranno, ai fini della formazione della graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, di cui all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e l'art. 38, commi 6 e 7, della legge 24 dicembre 1986, n. 958. 4. Dei concorrenti idonei iscritti in graduatoria ne saranno convocati al tirocinio, che si svolgera' presso l'Accademia militare di Modena, i primi 60 (sessanta), di cui almeno 6 (sei) allievi delle Scuole militari ed almeno 1 (uno) in possesso dell'attestato di bilinguismo. 5. I posti eventualmente non ricoperti da riservatari idonei nella misura prevista dal precedente comma 4 saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria medesima. 6. Successivamente, secondo l'ordine della graduatoria, potra' essere convocato al tirocinio un numero di concorrenti pari a quello degli assenti all'appello del primo giorno - che saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso - e degli eventuali rinuncianti nei primi 14 (quattordici) giorni di frequenza. 7. I concorrenti di sesso femminile ammessi al tirocinio, ai fini della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione al corso, dovranno essere sottoposti al test di gravidanza nelle urine e qualora ammessi alla frequenza del 189° corso dell'Accademia per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri dovranno essere nuovamente sottoposti a detto test. 8. All'atto della presentazione al tirocinio, qualora dovessero insorgere per taluni concorrenti dubbi sulla persistenza della idoneita' sanitaria precedentemente riconosciuta, e' facolta' dell'Accademia militare di Modena inviare detti concorrenti all'osservazione ospedaliera per un supplemento di indagini, al fine di accertare che non siano insorti fatti morbosi nuovi tali da determinare un provvedimento medico-legale di inidoneita' alla frequenza del tirocinio. 9. I concorrenti ammessi al tirocinio lo compiranno: - in qualita' di allievi carabinieri, se in congedo illimitato e non rivestono il grado di ufficiale o sottufficiale di complemento in congedo; - con il grado gia' rivestito, se ufficiali di complemento o sottufficiali gia' collocati in congedo. Per tali concorrenti si provvedera' al richiamo in servizio dall'inizio del tirocinio; - con il grado rivestito, se militari in servizio. Essi saranno posti, a cura degli Enti di appartenenza, nella posizione di comandati o aggregati, in relazione alla categoria di appartenenza. 10. Il personale in servizio permanente e quello in ferma volontaria dell'Arma dei carabinieri, gli ufficiali, i sottufficiali ed i volontari in servizio permanente ed in ferma breve delle altre Forze armate durante il tirocinio continueranno a percepire dagli Enti di appartenenza gli assegni spettanti. 11. Durante il tirocinio i concorrenti dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna dell'Istituto previste per gli allievi dell'Accademia militare, saranno forniti di vitto e alloggio e verra', inoltre, loro somministrato in uso un corredo ridotto da restituire in caso di mancata ammissione al corso regolare. 12. Il tirocinio avra' una durata non superiore a 60 (sessanta) giorni, durante i quali tutti i frequentatori saranno ulteriormente selezionati sulla base del rendimento fornito nelle attivita' militari e scolastiche. 13. Durante il tirocinio i frequentatori saranno sottoposti, a cura della Commissione di cui all'art. 14, comma 1, lettera d), ad ulteriori prove ed accertamenti per la valutazione del rilevamento comportamentale - riferito alla perseveranza nel raggiungimento degli obiettivi, al senso di responsabilita', all'emotivita', alla capacita' di concentrazione e ragionamento, alla capacita' di adattamento alla vita militare in termini di motivazione, al senso della disciplina, alla capacita' d'integrazione ed all'effettivo dispiegamento «sul campo» delle potenzialita' riscontrate nel corso degli accertamenti attitudinali di cui all'art. 10. Dette prove si svolgeranno con le modalita' definite con provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri. 14. Saranno esclusi dal concorso e rinviati dall'Istituto i frequentatori che rinuncino alla prosecuzione del tirocinio e coloro che maturino assenze prolungate, anche non continuative - tra le quali rientrano i ricoveri presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, e private - che superino complessivamente la meta' della durata del tirocinio medesimo. 15. Saranno parimenti esclusi dal concorso e rinviati dall'Istituto i frequentatori del tirocinio per i quali venisse accertato presso una struttura sanitaria militare l'eventuale positivita' agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. 16. Il tirocinio si intendera' superato solo dai concorrenti che al termine dello stesso saranno giudicati idonei dalla Commissione dell'Accademia militare di cui al precedente art. 14, comma 1, lettera e), la quale formulera' il giudizio nei riguardi di ciascun frequentatore, tenendo conto del rendimento globale relativo a: - capacita' e resistenza fisica. Nell'Allegato «L» che costituisce parte integrante del presente decreto sono riportate le prove cui saranno sottoposti i concorrenti ai fini dell'accertamento della capacita' e resistenza fisica, con indicazione delle prestazioni minime richieste per il conseguimento del voto di sufficienza espresso in trentesimi; - rilevamento comportamentale - riferito all'aspetto esteriore, alla correttezza formale, alla disinvoltura ed alla comunicazione verbale, nonche' al rendimento nelle istruzioni pratiche; - idoneita' ad affrontare le attivita' scolastiche. 17. I frequentatori nei cui confronti venga espresso il giudizio di non idoneita', che e' definitivo, saranno esclusi dal concorso. 18. Per ciascuno dei concorrenti giudicati idonei dalla Commissione dell'Accademia militare di cui all'art. 14, comma 1, lettera e), la Commissione del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei carabinieri, di cui all'art. 14, comma 1, lettera d), valutera' i risultati conseguiti, attribuendo un punteggio da 0 (zero) fino ad un massimo di 4 (quattro) punti, utile ai fini della formazione della graduatoria di cui al successivo art. 16, comma 1, determinato esclusivamente sulla scorta: - delle risultanze che emergeranno dall'insieme delle prove e degli accertamenti per la valutazione del rilevamento comportamentale, riferito ai profili indicati nel precedente comma 13; - dei giudizi analitici formulati dalla Commissione dell'Accademia militare riguardo la capacita' e la resistenza fisica, il rilevamento comportamentale (riferito all'aspetto esteriore, alla correttezza formale, alla disinvoltura ed alla comunicazione verbale, nonche' al rendimento nelle istruzioni pratiche) e l'idoneita' ad affrontare le attivita' scolastiche di ciascun concorrente, di cui al precedente comma 16.