Art. 16.

              Graduatoria finale di ammissione al corso

    1.  I  concorrenti  giudicati  idonei  al  termine  del tirocinio
saranno  iscritti  dalla  Commissione  di  cui al precedente art. 14,
comma 1, lettera a), nella graduatoria finale di ammissione al corso.
    2.   Detta   graduatoria   sara'  formata  secondo  il  punteggio
risultante  dalla  somma  dei  punti riportati da ciascun concorrente
nelle  prove di efficienza fisica, negli accertamenti sanitari, nella
prova  scritta  di  cultura  generale, nella prova orale, nella prova
orale facoltativa di lingua straniera e nel tirocinio.
    3. A parita' di merito si applicheranno, ai fini della formazione
della  graduatoria,  le vigenti disposizioni in materia di preferenza
per  l'ammissione  ai  pubblici impieghi, di cui all'art. 5, comma 4,
del  decreto  del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
l'art. 38, commi 6 e 7, della legge 24 dicembre 1986, n. 958.
    4.  La  graduatoria  generale di merito formata dalla Commissione
esaminatrice,   trasmessa   dal   Centro  Nazionale  di  Selezione  e
Reclutamento  dell'Arma  dei  carabinieri al Ministero della difesa -
Direzione  Generale  per  il  personale militare, sara' approvata con
decreto dirigenziale.
    5.  Saranno  dichiarati  vincitori  del  concorso ed ammessi alla
frequenza  del  corso regolare, secondo l'ordine della graduatoria, i
concorrenti  idonei,  fino  a concorrenza dei posti messi a concorso,
tenuto conto delle riserve di posti previste dal precedente art. 2.
    6.   Qualora   i   posti  riservati  non  fossero  ricoperti  per
insufficienza  di concorrenti riservatari idonei, si applicheranno le
disposizioni di cui al precedente art. 2, comma 2.