Art. 16. Graduatoria finale di ammissione al corso 1. I concorrenti giudicati idonei al termine del tirocinio saranno iscritti dalla Commissione di cui al precedente art. 14, comma 1, lettera a), nella graduatoria finale di ammissione al corso. 2. Detta graduatoria sara' formata secondo il punteggio risultante dalla somma dei punti riportati da ciascun concorrente nelle prove di efficienza fisica, negli accertamenti sanitari, nella prova scritta di cultura generale, nella prova orale, nella prova orale facoltativa di lingua straniera e nel tirocinio. 3. A parita' di merito si applicheranno, ai fini della formazione della graduatoria, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, di cui all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e l'art. 38, commi 6 e 7, della legge 24 dicembre 1986, n. 958. 4. La graduatoria generale di merito formata dalla Commissione esaminatrice, trasmessa dal Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei carabinieri al Ministero della difesa - Direzione Generale per il personale militare, sara' approvata con decreto dirigenziale. 5. Saranno dichiarati vincitori del concorso ed ammessi alla frequenza del corso regolare, secondo l'ordine della graduatoria, i concorrenti idonei, fino a concorrenza dei posti messi a concorso, tenuto conto delle riserve di posti previste dal precedente art. 2. 6. Qualora i posti riservati non fossero ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei, si applicheranno le disposizioni di cui al precedente art. 2, comma 2.