Art. 17.

                     Accertamento dei requisiti

    1.  Ai  fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente
art. 3  del  presente decreto, la Direzione Generale per il personale
militare  tramite  il  Centro  Nazionale  di Selezione e reclutamento
dell'Arma    dei    carabinieri   provvedera'   a   richiedere   alle
amministrazioni  pubbliche  ed  enti competenti la conferma di quanto
dichiarato  nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e nelle
dichiarazioni  sostitutive  sottoscritte  dai  concorrenti  risultati
vincitori  del  concorso  medesimo  ai  sensi  delle disposizioni del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
    2.  Fermo  restando quanto previsto in materia di responsabilita'
penale  dall'art. 76  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica
28 dicembre  2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente
comma emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il
dichiarante   decade   dai   benefici   eventualmente  conseguiti  al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
    3. Verranno acquisiti d'ufficio:
      - il certificato generale del casellario giudiziale;
      - il  nulla  osta  per l'arruolamento nell'Arma dei carabinieri
per  gli  iscritti  nelle  liste  della leva di mare e per coloro che
siano  in  servizio  presso  altra  Forza armata o Corpo armato dello
Stato.