Art. 19. Vincoli di servizio - Disposizioni varie 1. Tutti gli ammessi alla frequenza del tirocinio dovranno contrarre all'atto della presentazione presso l'Accademia militare una ferma volontaria di 60 (sessanta) giorni quali allievi carabinieri, dalla quale saranno prosciolti qualora rinuncino successivamente al tirocinio o non lo superino o non vengano comunque ammessi al corso. 2. I concorrenti che siano ufficiali di complemento o sottufficiali in congedo saranno richiamati in servizio con il grado rivestito, a decorrere dalla data di presentazione presso l'Accademia militare per la frequenza del tirocinio e fino al giorno antecedente la data di ammissione al corso in qualita' di allievi. Essi saranno ricollocati in congedo qualora interrompano per rinuncia la frequenza del tirocinio o non lo superino o non vengano comunque ammessi all'Accademia. 3. I concorrenti che all'atto della presentazione presso l'Accademia militare per la frequenza del tirocinio siano gia' alle armi saranno collocati, per la durata del tirocinio stesso e sino all'eventuale ammissione all'Accademia, nella posizione di comandati o aggregati presso l'Accademia e saranno rinviati agli Enti di provenienza qualora interrompano, per rinuncia, la frequenza del tirocinio o non lo superino o non vengano, comunque, ammessi al corso. 4. I militari alle armi, il cui collocamento in congedo venga a cadere durante la frequenza del tirocinio saranno trattenuti in servizio, con il grado rivestito, sino all'ammissione in Accademia, ovvero, sino alla data di rinvio, a qualunque titolo, dall'Istituto. 5. Tutti coloro che saranno ammessi al corso presso l'Accademia militare acquisiranno la qualifica di allievi, dovranno contrarre una ferma volontaria di tre anni e dovranno assoggettarsi alle leggi ed ai regolamenti militari come allievi carabinieri. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione e rinviati dall'Istituto. 6. Tutti gli allievi, all'atto della ammissione al corso, qualunque sia la loro provenienza, dovranno sottoscrivere una dichiarazione dalla quale risulti che sono edotti dell'obbligo di rimanere in servizio per un periodo di nove anni che, ai sensi delle vigenti disposizioni, dovranno assumere all'atto della nomina a Sottotenente in servizio permanente, come prescritto dal successivo art. 21.