Art. 19.

              Vincoli di servizio - Disposizioni varie

    1.  Tutti  gli  ammessi  alla  frequenza  del  tirocinio dovranno
contrarre  all'atto  della  presentazione presso l'Accademia militare
una   ferma   volontaria   di  60  (sessanta)  giorni  quali  allievi
carabinieri,   dalla   quale  saranno  prosciolti  qualora  rinuncino
successivamente al tirocinio o non lo superino o non vengano comunque
ammessi al corso.
    2.   I   concorrenti   che   siano  ufficiali  di  complemento  o
sottufficiali  in congedo saranno richiamati in servizio con il grado
rivestito, a decorrere dalla data di presentazione presso l'Accademia
militare  per la frequenza del tirocinio e fino al giorno antecedente
la  data  di ammissione al corso in qualita' di allievi. Essi saranno
ricollocati in congedo qualora interrompano per rinuncia la frequenza
del  tirocinio  o  non  lo  superino  o  non vengano comunque ammessi
all'Accademia.
    3.   I   concorrenti  che  all'atto  della  presentazione  presso
l'Accademia  militare  per la frequenza del tirocinio siano gia' alle
armi  saranno  collocati,  per  la durata del tirocinio stesso e sino
all'eventuale  ammissione all'Accademia, nella posizione di comandati
o  aggregati  presso  l'Accademia  e  saranno  rinviati  agli Enti di
provenienza  qualora  interrompano,  per  rinuncia,  la frequenza del
tirocinio  o  non  lo  superino  o  non vengano, comunque, ammessi al
corso.
    4.  I  militari alle armi, il cui collocamento in congedo venga a
cadere  durante  la  frequenza  del  tirocinio  saranno trattenuti in
servizio,  con  il grado rivestito, sino all'ammissione in Accademia,
ovvero, sino alla data di rinvio, a qualunque titolo, dall'Istituto.
    5.  Tutti  coloro che saranno ammessi al corso presso l'Accademia
militare acquisiranno la qualifica di allievi, dovranno contrarre una
ferma  volontaria  di tre anni e dovranno assoggettarsi alle leggi ed
ai  regolamenti  militari  come  allievi  carabinieri. Coloro che non
sottoscriveranno   tale   ferma   saranno   considerati  rinunciatari
all'ammissione e rinviati dall'Istituto.
    6.  Tutti  gli  allievi,  all'atto  della  ammissione  al  corso,
qualunque   sia  la  loro  provenienza,  dovranno  sottoscrivere  una
dichiarazione  dalla  quale  risulti  che sono edotti dell'obbligo di
rimanere  in servizio per un periodo di nove anni che, ai sensi delle
vigenti  disposizioni,  dovranno  assumere  all'atto  della  nomina a
Sottotenente  in  servizio permanente, come prescritto dal successivo
art. 21.