Art. 3. Requisiti di partecipazione 1. I concorrenti devono: a) aver compiuto al 31 dicembre 2007 il diciassettesimo anno di eta' e non aver superato il ventiduesimo anno di eta' alla data del 31 ottobre 2007, cioe' essere nati nel periodo dal 31 ottobre 1985 al 31 dicembre 1990, estremi compresi, sia se di sesso maschile che di sesso femminile. I marescialli ed i brigadieri dell'Arma dei carabinieri non devono aver superato il ventottesimo anno di eta' alla data del 31 ottobre 2007. Ai sensi dell'art. 4, comma 3, del decreto legislativo n. 490/1997, il limite massimo di eta' e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato, fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, comunque non superiore a tre anni, per coloro che prestino o abbiano prestato servizio militare nelle Forze armate. Detta elevazione non si applica ai marescialli ed ai brigadieri dell'Arma dei carabinieri; b) essere cittadini italiani; c) godere dei diritti civili e politici; d) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potesta' o del tutore a contrarre l'arruolamento volontario nell'Arma dei carabinieri; e) non essere imputati per delitti non colposi o sottoposti a misure di prevenzione e di sicurezza, ne' in situazioni incompatibili con l'acquisizione ovvero la conservazione dello stato di ufficiale dell'Arma dei carabinieri; f) aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico 2006/2007 il diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale che consenta l'iscrizione all'Universita' o quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'accesso all'Universita' dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910, e successive modificazioni. La partecipazione al concorso dei concorrenti che abbiano conseguito o stiano per conseguire all'estero il titolo di studio prescritto e' subordinata alla documentazione dell'equipollenza del titolo conseguito o da conseguire a quelli sopra indicati; g) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia o per perdita permanente dei requisiti di idoneita' fisica; h) non essere stati dichiarati «obiettori di coscienza» ovvero ammessi a prestare «servizio civile» ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230 (solo se concorrenti di sesso maschile); i) non essere stati dichiarati non idonei all'avanzamento o avervi rinunciato, negli ultimi cinque anni di servizio, se personale militare in servizio permanente. 2. L'ammissione al corso e' subordinata al possesso della idoneita' sotto il profilo dell'efficienza fisica, sanitario ed attitudinale, da accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi articoli 7, 8 e 10. 3. L'ammissione al corso dei vincitori e' inoltre subordinata all'accertamento d'ufficio, anche successivo all'ammissione in Accademia, del possesso delle qualita' morali e di condotta di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e dell'astensione dai comportamenti di cui all'art. 17 della legge 11 luglio 1978, n. 382, secondo le modalita' prescritte dalla vigente normativa. 4. I requisiti di partecipazione, fermo restando quanto disposto dal precedente comma 1, lettere a) ed f), devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato nel successivo art. 4, comma 1. Gli stessi, ad eccezione di quelli di cui al precedente comma 1, lettere a), f) ed i), nonche' i requisiti di cui ai precedenti commi 2 e 3, devono essere mantenuti fino all'ammissione in Accademia.