Art. 6.

                        Prova di preselezione

    1.  Qualora  la  prova di preselezione abbia luogo, i concorrenti
che non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso, ad
eccezione  di quelli di cui al successivo comma 2, saranno sottoposti
-  con  riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti
per  la  partecipazione al concorso dal presente decreto - alla prova
di  preselezione,  di  cui  all'Allegato  «C»,  che costituisce parte
integrante  del  presente  decreto.  Detta  prova  consistera'  nella
somministrazione  di  un  test  comprendente  almeno cento domande di
cultura generale, di logica deduttiva, sull'uso delle apparecchiature
e  delle  applicazioni  informatiche  piu'  diffuse  e su elementi di
lingua  straniera.  La  prova  e'  intesa  ad  accertare  il grado di
conoscenza  della lingua italiana, anche sul piano ortogrammaticale e
sintattico,  la  conoscenza di argomenti di attualita', di educazione
civica,  di  storia, di geografia e della lingua straniera prescelta,
nonche'   la   capacita'   di   ragionamento   e  le  caratteristiche
attitudinali dei concorrenti.
    2. Sono esonerati dal sostenere la prova di preselezione:
      - i  frequentatori  delle  Scuole  militari, di cui all'art. 2,
comma 1;
      - i  concorrenti  giudicati  idonei al termine del tirocinio in
precedenti  procedure  di  concorsi  per esami per l'accesso ai Corsi
dell'Accademia  per  la  formazione di base degli ufficiali dell'Arma
dei carabinieri, ma non ammessi per essersi classificati in eccedenza
ai posti disponibili.
    3.  Il  calendario  e  la  sede  della suddetta prova, qualora la
medesima  abbia  luogo - ovvero notizia della non effettuazione della
prova  medesima  - saranno comunicati con avviso che sara' pubblicato
nella  Gazzetta  Ufficiale - 4a serie speciale - del 21 novembre 2006
con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
Nella stessa Gazzetta Ufficiale - 4a serie speciale - del 21 novembre
2006   tale   pubblicazione   potra'  essere  rinviata  ad  una  data
successiva. Resta pertanto a carico di ciascun concorrente l'onere di
verificare  la  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sopracitata di
eventuali  variazioni  o  di ulteriori indicazioni per lo svolgimento
della prova.
    4.  I  concorrenti ai quali non sia stata comunicata l'esclusione
dal  concorso  sono  tenuti  a  presentarsi,  senza  attendere alcuna
convocazione,  nel  giorno previsto, almeno un'ora prima di quella di
inizio  della prova, muniti della ricevuta della raccomandata con cui
hanno  spedito  la  domanda  e  della  carta  d'identita'  o di altro
documento  di  riconoscimento, di cui all'art. 5, comma 2, nonche' di
penna a sfera ad inchiostro indelebile nero o blu.
    5.  I  concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio della prova
saranno   esclusi   dal   concorso,   quali   che  siano  le  ragioni
dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a  causa  di forza maggiore.
Qualora  la prova venga svolta in piu' di una sessione in nessun caso
saranno prese in considerazione eventuali richieste di modifica della
sessione di presentazione.
    6.  Per  quanto  concerne le modalita' di svolgimento della prova
saranno   osservate   le  disposizioni  contenute  nel  provvedimento
dirigenziale   del  Comandante  Generale  dell'Arma  dei  carabinieri
emanato in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto
ministeriale  12 gennaio  2001,  citato  nelle premesse ed, in quanto
applicabili,  quelle  dell'art. 13, commi 1, 3, 4 e 5 del decreto del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
    7.   In   base  al  numero  delle  risposte  esatte  fornite  dai
concorrenti   nella   prova   di   preselezione  verra'  formata  una
graduatoria  al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere a
sostenere le prove successive.
    8.  I  primi  2300  (duemilatrecento)  concorrenti compresi nella
graduatoria  di  cui  al  precedente  comma  7  e  quelli che abbiano
eventualmente   riportato   lo   stesso   punteggio  del  concorrente
collocatosi al duemilatrecentesimo posto, saranno ammessi a sostenere
le prove di efficienza fisica di cui al successivo art. 7.
    9.  Coloro  che  non  riceveranno  alcuna  comunicazione entro 10
(dieci)  giorni  dalla  data  di  svolgimento  della  prova  dovranno
ritenersi  non  ammessi  a  sostenere le prove di efficienza fisica e
pertanto  esclusi  dal  concorso.  Essi,  dopo  la  data  suindicata,
potranno  chiedere  informazioni sull'esito della stessa al Ministero
della  difesa - Direzione Generale per il personale militare - U.D.G.
-  Sezione  Relazioni  con  il  Pubblico  - Centro Direzionale per il
Personale  militare  -  Viale  dell'Esercito,  n. 186  - 00143 Roma -
Cecchignola   tel. 06/517051012,   06/50231012,   ovvero  al  Comando
Generale  dell'Arma  dei  carabinieri - V Reparto - Ufficio Relazioni
con il Pubblico - Piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/8098.2935
oppure   consultare   i   siti   web   www.   carabinieri.it  e  www.
persomil.difesa.it.