Art. 7. Prove di efficienza fisica 1. Saranno ammessi alle prove di efficienza fisica i concorrenti di cui al precedente art. 6, commi 2 e 8. 2. La convocazione a dette prove sara' data a mezzo lettera raccomandata, assicurata o telegramma tramite il Comando Generale dell'Arma dei carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, Ufficio reclutamento e concorsi. Nella comunicazione verra' indicata la sede presso la quale avranno luogo le suddette prove. 3. Le prove di efficienza fisica saranno svolte con le modalita' definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, citato nelle premesse. Alle prove di efficienza fisica i concorrenti convocati dovranno presentarsi muniti di tenuta ginnica e produrre i documenti indicati nel successivo art. 12, comma 1. La mancata presentazione del certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso di validita' determinera' la non ammissione del concorrente a sostenere dette prove. 4. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso maschile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate: - corsa piana di metri 1500 (tempo massimo 6' e 30") - esercizio obbligatorio; - piegamenti sulle braccia (minimo 15, tempo limite 2' senza interruzioni) - esercizio obbligatorio; - salto in alto (minimo 120 centimetri, massimo tre tentativi) - esercizio obbligatorio; - trazioni alla sbarra (minimo 3, tempo limite 2') - esercizio facoltativo. Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di sesso maschile e' riportato nell'Allegato «D», che costituisce parte integrante del presente decreto. 5. Le prove di efficienza fisica, per i concorrenti di sesso femminile, consisteranno nell'esecuzione, in sequenza, dei seguenti esercizi obbligatori, con le modalita' a fianco di ciascuno indicate: - corsa piana di metri 1500 (tempo massimo 7'e 30") - esercizio obbligatorio; - piegamenti sulle braccia (minimo 12, tempo limite 2' senza interruzioni) - esercizio obbligatorio; - salto in alto (minimo 100 centimetri, massimo tre tentativi) - esercizio obbligatorio; - trazioni alla sbarra (minimo 2, tempo limite 2') - esercizio facoltativo. Il prospetto delle prove di efficienza fisica per i concorrenti di sesso femminile e' riportato nel gia' citato Allegato «D» al presente decreto. 6. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi obbligatori indicati per le due categorie di concorrenti, rispettivamente, nei precedenti commi 4 e 5 determinera' giudizio di non idoneita' da parte della Commissione di cui al successivo art. 14, comma 1, lettera b) e quindi la non ammissione ai successivi accertamenti sanitari e l'esclusione dal concorso. Il superamento di tutti gli esercizi obbligatori ed eventualmente di quello facoltativo determinera' giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica, con attribuzione di un punteggio secondo le modalita' indicate nell'Allegato «D» al presente decreto, fino ad un massimo di 2,0. Il gia' citato Allegato «D» contiene disposizioni circa le modalita' di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi. 7. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valida giustificazione da documentare entro il giorno di presentazione. A tal fine l'interessato dovra' far pervenire al predetto Centro - Ufficio reclutamento e concorsi richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax n. 06/33566906) entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. Tuttavia la riconvocazione potra' essere disposta purche' risulti compatibile con la data di svolgimento della prova scritta di cultura generale di cui al successivo art. 9.