Art. 8.

                        Accertamenti sanitari

    1.  I  concorrenti  che  avranno  riportato giudizio di idoneita'
nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, presso il Centro
Nazionale  di  Selezione  e  Reclutamento  dell'Arma dei carabinieri,
viale  Tor  di  Quinto  n. 119, Roma, a cura della Commissione di cui
all'art. 14, comma 1, lettera c), ad accertamenti volti alla verifica
del  possesso  dell'idoneita'  sanitaria al servizio permanente quali
ufficiali dell'Arma dei carabinieri.
    2.  Il  concorrente  che, regolarmente convocato, non si presenti
nel  giorno  e nell'ora stabiliti per gli accertamenti sanitari sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valida
giustificazione  da  documentare  entro il giorno di presentazione. A
tal  fine  l'interessato  dovra'  far  pervenire al predetto Centro -
Ufficio  reclutamento e concorsi richiesta di riconvocazione (a mezzo
telegramma  o  fax  -  n. 06/33566906)  entro  il  giorno di prevista
presentazione,   inviando   documentazione   probatoria   del  motivo
dell'assenza. Per l'eventuale riconvocazione vale quanto indicato nel
precedente art. 7, comma 7, del presente decreto.
    3.  L'idoneita'  sanitaria dei concorrenti sara' accertata con le
modalita'  previste dalle Direttive Tecniche della Direzione Generale
della  Sanita'  Militare  -  datate  5 dicembre  2005  -  emanate, in
applicazione  del  decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, citato
nelle   premesse,  per  l'accertamento  delle  imperfezioni  e  delle
infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e per
delineare  il  profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati idonei al
servizio   militare   e   con   quelle   definite  nel  provvedimento
dirigenziale   del  Comandante  Generale  dell'Arma  dei  carabinieri
emanato in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto
ministeriale  12 gennaio  2001, citato nelle premesse. L'accertamento
dell'idoneita'  verra'  eseguito  in  ragione  delle  condizioni  del
soggetto al momento della visita.
    4.  A  ciascun  concorrente  verra' attribuito, secondo i criteri
stabiliti  dalle  vigenti  direttive, un profilo sanitario che terra'
conto  delle  caratteristiche somato-funzionali, nonche' dei seguenti
requisiti specifici:
      a) statura non inferiore a:
        - m. 1,70 per i concorrenti di sesso maschile;
        - m. 1,65 per i concorrenti di sesso femminile;
      b) apparato visivo:
        - acutezza  visiva  uguale  o superiore a complessivi 16/10 e
non  inferiore  a  7/10  nell'occhio che vede meno, raggiungibile con
correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in
un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio,
per  gli  altri  vizi di refrazione; campo visivo e motilita' oculare
normali,  senso cromatico normale alle matassine colorate (e' ammessa
tra gli interventi di chirurgia rifrattiva solamente la PRK).
    5.  La  Commissione, prima di eseguire la visita medica generale,
disporra'   per   tutti   i   concorrenti   i  seguenti  accertamenti
specialistici e di laboratorio:
      - cardiologico con E.C.G.;
      - oculistico;
      - odontoiatrico;
      - otorinolaringoiatrico;
      - psichiatrico;
      - ortopedico;
      - analisi   completa  delle  urine,  compreso  il  rilievo  dei
cataboliti  urinari  dei barbiturici (uso non terapeutico finalizzato
all'abbassamento dei valori della bilirubina indiretta);
      - analisi del sangue concernente:
         emocromo completo;
         glicemia;
        - creatininemia;
         transaminasemia (ALT-AST);
         bilirubinemia totale e frazionata;
         G6PDH (metodo quantitativo).
    I   concorrenti   di   sesso   femminile  saranno  sottoposti  ad
accertamento ginecologico.
    La   Commissione  potra'  comunque  disporre  l'effettuazione  di
ulteriori   accertamenti   specialistici   o   strumentali  nei  casi
meritevoli di approfondimento diagnostico.
    6. La Commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente,
secondo  i  criteri  stabiliti  dalla  normativa  e  dalle  direttive
vigenti,  il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche
somato-funzionali possedute, nonche' degli specifici requisiti fisici
indicati nel precedente comma 3.
    7.  La  Commissione,  seduta stante, comunichera' per iscritto al
concorrente  l'esito  della  visita medica sottoponendogli il verbale
contenente uno dei seguenti giudizi:
      - «idoneo»  con  indicazione  del  profilo  sanitario di cui al
successivo  comma  8  e  del  punteggio  calcolato  secondo i criteri
indicati nel successivo comma 9;
      - «non idoneo» con l'indicazione del motivo.
    8.  Saranno  giudicati  «idonei»  i  concorrenti  in possesso dei
requisiti indicati al precedente comma 3, cui sia stato attribuito il
seguente  profilo  sanitario minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO)
2;  apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2;
apparati  vari  (AV) 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS)
2;  apparato  osteo-artro-muscolare  inferiore  (LI) 2; vista (VS) 2;
udito (AU) 2.
    9.  Ai concorrenti giudicati idonei la Commissione attribuira' un
punteggio    inteso    a    tenere    conto   delle   caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario posseduto. Fermo restando che
per la caratteristica somato-funzionale psiche (PS) il coefficiente 2
determinera'  giudizio  di  non  idoneita', ad ogni coefficiente 2 di
ciascuna   delle   altre   caratteristiche   somato-funzionali  sara'
attribuito  un  punteggio pari a 0 (zero). Ad ogni coefficiente 1 del
profilo  stesso,  invece,  ad eccezione del coefficiente psiche (PS),
sara'  attribuito  un incremento di punti 0,1. Pertanto, il punteggio
massimo  conseguibile al termine degli accertamenti sanitari sara' di
punti 0,8.
    10.  Saranno  giudicati  «non  idonei»  i  concorrenti  risultati
affetti da:
      - imperfezioni  ed  infermita' previste dalla vigente normativa
in materia di inabilita' al servizio militare di leva;
      - imperfezioni  ed infermita' per le quali le vigenti direttive
per  delineare  il  profilo sanitario stabiliscono l'attribuzione del
coefficiente  3  o  4  nelle  caratteristiche somato-funzionali e del
coefficiente 2 nella caratteristica somato-funzionale psiche (PS);
      - disturbi  della  parola  anche  se in forma lieve (dislalia -
disartria);
      - positivita'  ai  cataboliti  urinari da confermarsi presso un
ospedale  militare, per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario
od  occasionale,  di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di
sostanze stupefacenti e/o psicotrope;
      - tutte  quelle malformazioni ed infermita' non contemplate dai
precedenti  alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso
e  con  il  successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente
dell'Arma dei carabinieri;
      - malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di
recupero  dello  stato  di  salute  e  dei requisiti necessari per la
frequenza del corso.
    11.   Il   giudizio  riportato  negli  accertamenti  sanitari  e'
definitivo,  pertanto,  i  concorrenti  giudicati  «non  idonei»  non
saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
    12.  In  caso  di  positivita'  del  test di gravidanza di cui al
successivo art. 12, comma 1, la Commissione non potra' in nessun caso
procedere   agli  accertamenti  previsti  e  dovra'  astenersi  dalla
pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2, del gia' citato
decreto  ministeriale  4 aprile  2000,n. 114  e  del  punto  9  delle
avvertenze  riportate  nella Direttiva Tecnica datata 5 dicembre 2005
per  l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita'
che sono causa di non idoneita' al servizio militare, secondo i quali
lo   stato   di   gravidanza   costituisce   temporaneo   impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.