Art. 8. Accertamenti sanitari 1. I concorrenti che avranno riportato giudizio di idoneita' nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto n. 119, Roma, a cura della Commissione di cui all'art. 14, comma 1, lettera c), ad accertamenti volti alla verifica del possesso dell'idoneita' sanitaria al servizio permanente quali ufficiali dell'Arma dei carabinieri. 2. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti sanitari sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, salvo valida giustificazione da documentare entro il giorno di presentazione. A tal fine l'interessato dovra' far pervenire al predetto Centro - Ufficio reclutamento e concorsi richiesta di riconvocazione (a mezzo telegramma o fax - n. 06/33566906) entro il giorno di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria del motivo dell'assenza. Per l'eventuale riconvocazione vale quanto indicato nel precedente art. 7, comma 7, del presente decreto. 3. L'idoneita' sanitaria dei concorrenti sara' accertata con le modalita' previste dalle Direttive Tecniche della Direzione Generale della Sanita' Militare - datate 5 dicembre 2005 - emanate, in applicazione del decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114, citato nelle premesse, per l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare e con quelle definite nel provvedimento dirigenziale del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri emanato in applicazione dell'art. 2, comma 1, lettera m), del decreto ministeriale 12 gennaio 2001, citato nelle premesse. L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. 4. A ciascun concorrente verra' attribuito, secondo i criteri stabiliti dalle vigenti direttive, un profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche somato-funzionali, nonche' dei seguenti requisiti specifici: a) statura non inferiore a: - m. 1,70 per i concorrenti di sesso maschile; - m. 1,65 per i concorrenti di sesso femminile; b) apparato visivo: - acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; campo visivo e motilita' oculare normali, senso cromatico normale alle matassine colorate (e' ammessa tra gli interventi di chirurgia rifrattiva solamente la PRK). 5. La Commissione, prima di eseguire la visita medica generale, disporra' per tutti i concorrenti i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: - cardiologico con E.C.G.; - oculistico; - odontoiatrico; - otorinolaringoiatrico; - psichiatrico; - ortopedico; - analisi completa delle urine, compreso il rilievo dei cataboliti urinari dei barbiturici (uso non terapeutico finalizzato all'abbassamento dei valori della bilirubina indiretta); - analisi del sangue concernente: emocromo completo; glicemia; - creatininemia; transaminasemia (ALT-AST); bilirubinemia totale e frazionata; G6PDH (metodo quantitativo). I concorrenti di sesso femminile saranno sottoposti ad accertamento ginecologico. La Commissione potra' comunque disporre l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici o strumentali nei casi meritevoli di approfondimento diagnostico. 6. La Commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche somato-funzionali possedute, nonche' degli specifici requisiti fisici indicati nel precedente comma 3. 7. La Commissione, seduta stante, comunichera' per iscritto al concorrente l'esito della visita medica sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: - «idoneo» con indicazione del profilo sanitario di cui al successivo comma 8 e del punteggio calcolato secondo i criteri indicati nel successivo comma 9; - «non idoneo» con l'indicazione del motivo. 8. Saranno giudicati «idonei» i concorrenti in possesso dei requisiti indicati al precedente comma 3, cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; vista (VS) 2; udito (AU) 2. 9. Ai concorrenti giudicati idonei la Commissione attribuira' un punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario posseduto. Fermo restando che per la caratteristica somato-funzionale psiche (PS) il coefficiente 2 determinera' giudizio di non idoneita', ad ogni coefficiente 2 di ciascuna delle altre caratteristiche somato-funzionali sara' attribuito un punteggio pari a 0 (zero). Ad ogni coefficiente 1 del profilo stesso, invece, ad eccezione del coefficiente psiche (PS), sara' attribuito un incremento di punti 0,1. Pertanto, il punteggio massimo conseguibile al termine degli accertamenti sanitari sara' di punti 0,8. 10. Saranno giudicati «non idonei» i concorrenti risultati affetti da: - imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa in materia di inabilita' al servizio militare di leva; - imperfezioni ed infermita' per le quali le vigenti direttive per delineare il profilo sanitario stabiliscono l'attribuzione del coefficiente 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali e del coefficiente 2 nella caratteristica somato-funzionale psiche (PS); - disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia - disartria); - positivita' ai cataboliti urinari da confermarsi presso un ospedale militare, per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze stupefacenti e/o psicotrope; - tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate dai precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale ufficiale in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri; - malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso. 11. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e' definitivo, pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. 12. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui al successivo art. 12, comma 1, la Commissione non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3, comma 2, del gia' citato decreto ministeriale 4 aprile 2000,n. 114 e del punto 9 delle avvertenze riportate nella Direttiva Tecnica datata 5 dicembre 2005 per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare, secondo i quali lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.