Art. 5.

                          Titoli valutabili

    Le  categorie di titoli che saranno oggetto di valutazione, ed il
punteggio massimo ad esse attribuibile, sono le seguenti:
      1) titoli di studio (max. 05/10): titoli di studio e accademici
attinenti al posto messo a concorso;
      2)  titoli  professionali  (max 05/10): titoli, pubblicazioni e
attivita' professionali relativi al posto messo a concorso.
    La  valutazione  dei  titoli,  previa  individuazione dei criteri
fatta  dalla  commissione  giudicatrice  nella seduta preliminare, e'
effettuata  dopo  le  prove  scritte  e  prima  che  si  proceda alla
correzione dei relativi elaborati.
    Il  risultato  di  tale  valutazione  deve  essere reso noto agli
interessati prima dell'espletamento della prova orale.