Art. 5. Titoli valutabili Le categorie di titoli che saranno oggetto di valutazione, ed il punteggio massimo ad esse attribuibile, sono le seguenti: 1) titoli di studio (max. 05/10): titoli di studio e accademici attinenti al posto messo a concorso; 2) titoli professionali (max 05/10): titoli, pubblicazioni e attivita' professionali relativi al posto messo a concorso. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri fatta dalla commissione giudicatrice nella seduta preliminare, e' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. Il risultato di tale valutazione deve essere reso noto agli interessati prima dell'espletamento della prova orale.