Art. 9.

                           Borsa di studio

    Gli  ammessi  ai corsi di dottorato nell'ordine di graduatoria di
merito,  hanno diritto alla borsa di studio fino alla concorrenza del
numero delle borse offerte.
    In  caso  di  pari  merito,  prevale il candidato di piu' giovane
eta'.
    L'importo  annuale  della borsa di studio e' di euro 10561,54 (al
lordo degli oneri previdenziali).
    L'importo  della  borsa e' maggiorato del 50% nel caso di periodi
di  soggiorno all'estero per motivate ragioni di studio. L'erogazione
della  borsa  di  studio  e'  legata  ai  periodi  di  frequenza e di
attivita' di studio e di ricerca effettivamente resi.
    La borsa di studio e' erogata in rate bimestrali posticipate.
    Qualora  il  dottorando  rinunci  a proseguire il corso, perde il
diritto  a  percepire la borsa di studio dal giorno in cui ha cessato
le  attivita'.  Chi  ha  gia'  usufruito di una borsa di dottorato in
Universita'  italiane  non  puo'  usufruirne  una  seconda  volta. Il
dottorando  e'  tenuto  a  restituire,  anche  in caso di rinuncia al
corso,  i  ratei  della  borsa  di studio gia' percepiti, nel caso si
trovi  in  uno  dei casi di incompatibilita' determinati dal presente
bando.
    Durante  lo svolgimento dei corsi i dottorandi hanno l'obbligo di
residenza  a  Napoli.  A  tal fine, ai dottorandi non residenti nella
regione  Campania  sia  borsisti  che  non  borsisti, sara' garantita
l'ospitalita' presso la residenza universitaria dell'Universita' Suor
Orsola  Benincasa,  secondo le modalita' stabilite dal regolamento di
fruizione  degli alloggi, solo ed esclusivamente per i periodi in cui
si svolgono attivita' formative.