Art. 9. Borsa di studio Gli ammessi ai corsi di dottorato nell'ordine di graduatoria di merito, hanno diritto alla borsa di studio fino alla concorrenza del numero delle borse offerte. In caso di pari merito, prevale il candidato di piu' giovane eta'. L'importo annuale della borsa di studio e' di euro 10561,54 (al lordo degli oneri previdenziali). L'importo della borsa e' maggiorato del 50% nel caso di periodi di soggiorno all'estero per motivate ragioni di studio. L'erogazione della borsa di studio e' legata ai periodi di frequenza e di attivita' di studio e di ricerca effettivamente resi. La borsa di studio e' erogata in rate bimestrali posticipate. Qualora il dottorando rinunci a proseguire il corso, perde il diritto a percepire la borsa di studio dal giorno in cui ha cessato le attivita'. Chi ha gia' usufruito di una borsa di dottorato in Universita' italiane non puo' usufruirne una seconda volta. Il dottorando e' tenuto a restituire, anche in caso di rinuncia al corso, i ratei della borsa di studio gia' percepiti, nel caso si trovi in uno dei casi di incompatibilita' determinati dal presente bando. Durante lo svolgimento dei corsi i dottorandi hanno l'obbligo di residenza a Napoli. A tal fine, ai dottorandi non residenti nella regione Campania sia borsisti che non borsisti, sara' garantita l'ospitalita' presso la residenza universitaria dell'Universita' Suor Orsola Benincasa, secondo le modalita' stabilite dal regolamento di fruizione degli alloggi, solo ed esclusivamente per i periodi in cui si svolgono attivita' formative.