Art. 8.

            Formazione ed approvazione della graduatoria

    Il  punteggio  complessivo e' dato dalla somma dei voti riportati
nelle singole prove d'esame.
    La  graduatoria  definitiva  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  decrescente dei punti della votazione complessiva riportata
da ciascun candidato, con l'osservanza, in caso di parita' di merito,
delle  preferenze  previste  dall'art. 5  del  decreto del Presidente
della Repubblica n. 487/1994.
    Sono  dichiarati  vincitori  del  concorso, i candidati utilmente
collocati   nella   graduatoria   di  merito  nei  limiti  dei  posti
complessivamente messi a concorso.
    La   graduatoria  finale  di  merito,  unitamente  a  quella  dei
vincitori, e' approvata con ordinanza del Direttore amministrativo ed
e'   immediatamente  efficace.  Detta  graduatoria  sara'  pubblicata
all'Albo ufficiale dell'Universita' degli studi di Ferrara e nel sito
web: http://www.unife.it/concorsi.
    Di  tale  pubblicazione  sara' data notizia mediante avviso nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
    La  graduatoria  rimarra' efficace per un termine di ventiquattro
mesi   dalla  data  di  pubblicazione  sopraindicata,  per  eventuali
coperture  di  posti  per  i quali il concorso e' stato bandito e che
successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.
    Questa  amministrazione  si  riserva la possibilita' di attingere
dalla  graduatoria  di  merito  anche per l'eventuale costituzione di
rapporti  di lavoro a tempo determinato con articolazione dell'orario
a tempo pieno o parziale secondo la normativa in vigore.
    Non si da' luogo a dichiarazioni di idoneita' al concorso.