Art. 2. Requisiti per l'accesso alla scuola 1) Per le tematiche n. 1 e n. 2 possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione alla scuola di dottorato di ricerca di cui al precedente art. 1, solo ed esclusivamente i cittadini stranieri comunitari ed extracomunitari senza limiti di eta' e di cittadinanza, in godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza. Per la Tematica n. 3 possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione alla scuola di dottorato di ricerca coloro i quali abbiano conseguito il titolo finale di laurea in una qualsiasi universita', con esclusione degli atenei della regione Calabria. In entrambi i casi i candidati devono essere in possesso del diploma di laurea conseguito prima dell'ordinamento didattico di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, oppure di laurea magistrale conseguita in seguito al riordino di cui al decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 ovvero titolo equipollente conseguito presso universita' straniere. Non possono presentare domanda di partecipazione coloro i quali siano in possesso di laurea triennale. 2) I cittadini stranieri comunitari e non comunitari in possesso di titolo che non sia gia' stato dichiarato equipollente alla laurea rilasciata dalla autorita' accademiche italiane, dovranno nella domanda di partecipazione al concorso fare espressa richiesta al consiglio scientifico della scuola di equipollenza alla laurea del titolo di studio presentato (unicamente ai fini dell'ammissione al corso di dottorato) e corredare la domanda stessa dei documenti utili a consentire tale dichiarazione. Tutti i documenti presentati dovranno essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze italiane del Paese di provenienza, secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione di studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane.