Art. 3. Titolari di assegni di ricerca 1) Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione alla scuola di dottorato di cui al precedente art. 1, i cittadini italiani, per il tema n. 3, e i cittadini stranieri comunitari e non comunitari per i temi n. 1 e n. 2, senza limiti di eta' i quali, ai sensi dell'art. 51, comma 6 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997, e successive modificazioni ed integrazioni, che siano titolari di contratto di assegno per la collaborazione ad attivita' di ricerca con scadenza oltre i termini fissati per la presentazione della domanda di partecipazione all'ammissione al corso di dottorato di cui al presente bando. 2) I titolari di assegni di ricerca, nel caso siano vincitori del concorso, non hanno diritto a fruire della borsa di studio, neppure nel caso in cui il corso di studio prosegua oltre il periodo di godimento dell'assegno di ricerca.