Art. 3.

                   Titolari di assegni di ricerca

      1)  Possono presentare domanda di partecipazione al concorso di
ammissione  alla  scuola  di dottorato di cui al precedente art. 1, i
cittadini  italiani,  per  il  tema  n. 3,  e  i  cittadini stranieri
comunitari  e  non comunitari per i temi n. 1 e n. 2, senza limiti di
eta'  i  quali, ai sensi dell'art. 51, comma 6 della legge n. 449 del
27 dicembre  1997,  e  successive  modificazioni ed integrazioni, che
siano  titolari  di  contratto  di  assegno  per la collaborazione ad
attivita'  di  ricerca  con  scadenza  oltre i termini fissati per la
presentazione della domanda di partecipazione all'ammissione al corso
di dottorato di cui al presente bando.
      2)  I  titolari di assegni di ricerca, nel caso siano vincitori
del  concorso,  non  hanno  diritto  a  fruire della borsa di studio,
neppure  nel caso in cui il corso di studio prosegua oltre il periodo
di godimento dell'assegno di ricerca.