Art. 6. Commissione giudicatrice 1. La commissione giudicatrice per l'ammissione alla scuola di dottorato e' nominata dal rettore. La commissione e' composta di tre membri scelti tra i professori e i ricercatori universitari di ruolo nell'area scientifica di riferimento, cui possono essere aggiunti non piu' di due esperti esterni di chiara fama, anche stranieri scelti nell'ambito delle strutture pubbliche e private universitarie e di ricerca. 2. La commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove. 3. E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60. Relativamente alla tematica n. 2 i candidati sono ammessi al colloquio previa valutazione dei titoli posseduti e della dichiarazione di equipollenza. 4. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60. 5. Alla fine di ogni seduta dedicata alla prova orale la commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati nella prova stessa. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario dalla commissione, e' affisso nel medesimo giorno all'albo della facolta' o del dipartimento presso il quale si e' svolta la prova, nonche' all'albo ufficiale dell'universita'. 6. Espletate le prove di concorso, la commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base della somma dei voti riportati da ciascun candidato nelle singole prove.