Art. 6.

                      Commissione giudicatrice

    1.  La  commissione  giudicatrice per l'ammissione alla scuola di
dottorato  e' nominata dal rettore. La commissione e' composta di tre
membri  scelti tra i professori e i ricercatori universitari di ruolo
nell'area scientifica di riferimento, cui possono essere aggiunti non
piu'  di  due  esperti esterni di chiara fama, anche stranieri scelti
nell'ambito  delle  strutture  pubbliche e private universitarie e di
ricerca.
    2.  La  commissione,  per  la  valutazione  di ciascun candidato,
dispone di sessanta punti per ognuna delle due prove.
    3.  E'  ammesso  al  colloquio il candidato che abbia superato la
prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60.
    Relativamente  alla  tematica  n. 2  i  candidati sono ammessi al
colloquio   previa   valutazione   dei   titoli   posseduti  e  della
dichiarazione di equipollenza.
    4.  Il  colloquio si intende superato se il candidato ottiene una
votazione di almeno 40/60.
    5.  Alla  fine  di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale la
commissione  giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con
l'indicazione  dei  voti  da  ciascuno  riportati nella prova stessa.
L'elenco,   sottoscritto   dal  presidente  e  dal  segretario  dalla
commissione, e' affisso nel medesimo giorno all'albo della facolta' o
del  dipartimento  presso  il  quale  si  e' svolta la prova, nonche'
all'albo ufficiale dell'universita'.
    6.  Espletate  le  prove  di  concorso, la commissione compila la
graduatoria  generale  di  merito  sulla  base  della  somma dei voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove.