Art. 7.

                       Ammissione alla scuola

    1. I candidati saranno ammessi alla scuola secondo l'ordine della
graduatoria  fino  alla  concorrenza  del  numero  dei  posti messi a
concorso.
    In  caso  di  rinuncia  prima  dell'inizio dei corsi da parte del
candidato  dichiarato vincitore, da comunicare all'ufficio competente
entro  5 giorni dalla ricezione del decreto di nomina, subentra altro
candidato secondo l'ordine della graduatoria.
    A  corsi  iniziati  non  e'  possibile,  in  caso di rinuncia del
dottorando regolarmente iscritto ai corsi, procedere a surroga.
    2. I titolari di assegno di ricerca, nel caso siano vincitori del
concorso,  non  hanno diritto a fruire della borsa di studio anche se
la  scuola  di  dottorato  prosegue  oltre  il  periodo  di godimento
dell'assegno di ricerca.