Art. 7. Ammissione alla scuola 1. I candidati saranno ammessi alla scuola secondo l'ordine della graduatoria fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. In caso di rinuncia prima dell'inizio dei corsi da parte del candidato dichiarato vincitore, da comunicare all'ufficio competente entro 5 giorni dalla ricezione del decreto di nomina, subentra altro candidato secondo l'ordine della graduatoria. A corsi iniziati non e' possibile, in caso di rinuncia del dottorando regolarmente iscritto ai corsi, procedere a surroga. 2. I titolari di assegno di ricerca, nel caso siano vincitori del concorso, non hanno diritto a fruire della borsa di studio anche se la scuola di dottorato prosegue oltre il periodo di godimento dell'assegno di ricerca.