Art. 9.

                           Borse di studio

    1.  Ai  candidati  posizionatosi  in  graduatoria e' conferita la
borsa di studio.
    2.  Al  dottorando,  con  reddito annuo personale complessivo non
superiore  a  euro  12.911,42  sara'  conferita,  ai  sensi  e con le
modalita' della normativa vigente, una borsa di studio il cui importo
annuale  e'  pari  a  euro  10.561,54  assoggettabile  al  contributo
previdenziale I.N.P.S. a gestione separata.
    La  durata  della  borsa  di studio e' pari all'intera durata del
corso.
    La borsa e' confermata con il passaggio all'anno successivo.
    La  cadenza  del  pagamento dei ratei della borsa di studio e' di
norma mensile.
    3.  La  borsa  di  studio  e' assegnata secondo l'ordine definito
nella   relativa   graduatoria.   A  parita'  di  merito  prevale  la
valutazione  della  situazione  economica  determinata  ai  sensi del
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei Ministri 30 aprile 1997
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 9 giugno 1999.