Art. 9. Borse di studio 1. Ai candidati posizionatosi in graduatoria e' conferita la borsa di studio. 2. Al dottorando, con reddito annuo personale complessivo non superiore a euro 12.911,42 sara' conferita, ai sensi e con le modalita' della normativa vigente, una borsa di studio il cui importo annuale e' pari a euro 10.561,54 assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata. La durata della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. La borsa e' confermata con il passaggio all'anno successivo. La cadenza del pagamento dei ratei della borsa di studio e' di norma mensile. 3. La borsa di studio e' assegnata secondo l'ordine definito nella relativa graduatoria. A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 9 giugno 1999.