Art. 7. Valutazione titoli La valutazione dei titoli e' effettuata dopo le prime due prove, prima della correzione degli elaborati. Sono valutabili: - il servizio prestato presso l'Universita' di Cagliari a tempo indeterminato ovvero a seguito della stipula di contratti di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 19 del CCNL del comparto Universita' ovvero di contratti di lavoro autonomo o para-subordinato a prestazione coordinata e continuativa o libero professionale ai sensi dell'art. 58, comma 5, del Regolamento Amministrativo-Contabile, fino ad un massimo di punti 20,00, cosi' ripartiti: - attivita' svolta in ambito contabile: per ogni anno punti 3,50; - attivita' svolta in ambito amministrativo, informatico o bibliotecario per ogni anno punti 1,75. - il servizio prestato presso altre amministrazioni pubbliche o enti privati, a seguito della stipula di contratti di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato ovvero di contratti di lavoro autonomo o para-subordinato a prestazione coordinata e continuativa o libero professionale, fino ad un massimo di punti 10,00, cosi' ripartiti: - attivita' svolta in ambito contabile: per ogni anno punti 2,00; - attivita' svolta in ambito amministrativo, informatico o bibliotecario per ogni anno punti 1,00. Le frazioni d'anno verranno valutate in proporzione. Non si prenderanno in considerazione servizi prestati inferiori a giorni 15. Ai titoli valutabili non puo' essere attribuito un punteggio complessivo superiore a punti 30.