Art. 7.

                         Valutazione titoli

    La  valutazione dei titoli e' effettuata dopo le prime due prove,
prima della correzione degli elaborati.
    Sono valutabili:
      -  il  servizio  prestato  presso  l'Universita'  di Cagliari a
tempo  indeterminato  ovvero  a seguito della stipula di contratti di
lavoro  subordinato  ai  sensi  dell'art. 19  del  CCNL  del comparto
Universita' ovvero di contratti di lavoro autonomo o para-subordinato
a  prestazione  coordinata  e  continuativa o libero professionale ai
sensi      dell'art. 58,      comma      5,      del      Regolamento
Amministrativo-Contabile,  fino  ad  un massimo di punti 20,00, cosi'
ripartiti:
        - attivita'  svolta  in ambito contabile: per ogni anno punti
3,50;
        - attivita'  svolta  in  ambito amministrativo, informatico o
bibliotecario per ogni anno punti 1,75.
      -  il  servizio prestato presso altre amministrazioni pubbliche
o  enti  privati,  a  seguito  della  stipula  di contratti di lavoro
subordinato  a  tempo determinato o indeterminato ovvero di contratti
di  lavoro  autonomo  o  para-subordinato  a prestazione coordinata e
continuativa  o  libero  professionale,  fino  ad un massimo di punti
10,00, cosi' ripartiti:
        - attivita'  svolta  in ambito contabile: per ogni anno punti
2,00;
        - attivita'  svolta  in  ambito amministrativo, informatico o
bibliotecario per ogni anno punti 1,00.
    Le  frazioni  d'anno  verranno  valutate  in  proporzione. Non si
prenderanno in considerazione servizi prestati inferiori a giorni 15.
    Ai  titoli  valutabili  non  puo'  essere attribuito un punteggio
complessivo superiore a punti 30.