Art. 8. Titoli di preferenza a parita' di merito I candidati che si siano collocati utilmente nella graduatoria finale dovranno indicare il possesso di eventuali titoli di preferenza a pari merito con le seguenti modalita': all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso (lett. n)) dell'All. A, sotto forma di dichiarazione sostituiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; mediante l'indicazione dei titoli nella domanda di partecipazione e presentazione dei documenti (in originale o in copia autenticata) attestanti il loro possesso (o della dichiarazione sostituiva ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) nel termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno in cui hanno sostenuto il colloquio ex art. 16 decreto del Presidente della Repubblica n. 487/94. Dai documenti o dalle dichiarazioni sostitutive prodotte dovra' risultare che il requisito era posseduto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. I soggetti che hanno diritto a preferenza, a parita' di merito, sono i seguenti: 1. gli insigniti di medaglia al valor militare; 2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5. gli orfani di guerra; 6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8. i feriti in combattimento; 9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19. gli invalidi ed i mutilati civili; 20. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma; 21. coloro che sono impegnati o sono stati impegnati, entro la data del 31 dicembre 1997, per almeno 12 mesi, in progetti approvati ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, in lavori socialmente utili per i quali e' stata prevista la medesima professionalita' richiesta dal posto messo a concorso. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: a) dal numero di figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla minore eta'.