Art. 8.

              Titoli di preferenza a parita' di merito

    I  candidati  che  si siano collocati utilmente nella graduatoria
finale   dovranno   indicare  il  possesso  di  eventuali  titoli  di
preferenza a pari merito con le seguenti modalita':
      all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al
concorso  (lett.  n))  dell'All.  A,  sotto  forma  di  dichiarazione
sostituiva  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
n. 445/2000;
      mediante    l'indicazione   dei   titoli   nella   domanda   di
partecipazione e presentazione dei documenti (in originale o in copia
autenticata)  attestanti  il  loro  possesso  (o  della dichiarazione
sostituiva  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente della Repubblica
n. 445/2000) nel termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal
giorno  in  cui  hanno  sostenuto il colloquio ex art. 16 decreto del
Presidente della Repubblica n. 487/94.
    Dai  documenti  o dalle dichiarazioni sostitutive prodotte dovra'
risultare  che  il  requisito era posseduto alla data di scadenza del
termine  utile  per  la  presentazione della domanda di ammissione al
concorso.
    I  soggetti  che hanno diritto a preferenza, a parita' di merito,
sono i seguenti:
      1. gli insigniti di medaglia al valor militare;
      2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4.  i  mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5. gli orfani di guerra;
      6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7.  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8. i feriti in combattimento;
      9.  gli  insigniti  di  croce di guerra o di altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa;
      10.  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra ex
combattenti;
      11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra;
      12.  i  figli  dei  mutilati  e degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13.  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra;
      14.  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      15.  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato;
      16.   coloro   che  abbiano  prestato  servizio  militare  come
combattenti;
      17.  coloro che abbiano prestato lodevole servizio, a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
      18.  i  coniugati  e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19. gli invalidi ed i mutilati civili;
      20.  militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati senza
demerito al termine della ferma o rafferma;
      21.  coloro che sono impegnati o sono stati impegnati, entro la
data  del 31 dicembre 1997, per almeno 12 mesi, in progetti approvati
ai  sensi  dell'art. 1,  comma  1, del decreto-legge 1° ottobre 1996,
n. 510,  convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996,
n. 608,  in lavori socialmente utili per i quali e' stata prevista la
medesima professionalita' richiesta dal posto messo a concorso.
    A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata:
      a)  dal  numero  di figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b)  dall'aver  prestato lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
      c) dalla minore eta'.