Art. 8.

                   Preferenze a parita' di merito

    I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano
far  valere,  ai  sensi delle vigenti disposizioni, titoli di riserva
e/o di preferenza a parita' di merito, devono far pervenire, con nota
indirizzata  al Direttore Amministrativo dell'Universita' Parthenope,
entro  il  termine  perentorio  di  giorni  quindici, che decorre dal
giorno  successivo a quello in cui hanno sostenuto la suddetta prova,
i  documenti  attestanti  il  possesso  di tali titoli, gia' indicati
nella domanda, dai quali risulti, altresi', il possesso del requisito
alla  data  di  scadenza del termine utile per la presentazione della
domanda di ammissione al concorso.
    I  beneficiari  della  riserva di cui alla lettera a) dell'art. 1
del  presente  bando,  individuati  dall'art. 1, comma 1, della legge
n. 68/1999, sono:
      a) le   persone  in  eta'  lavorativa  affette  da  minorazioni
fisiche,   psichiche   e   sensoriali  e  ai  portatori  di  handicap
intellettivo  che comportino una riduzione della capacita' lavorativa
superiore  al  45%,  accertata  dalle  competenti  commissioni per il
riconoscimento  dell'invalidita'  civile  in conformita' alla tabella
indicativa   delle  percentuali  di  invalidita'  per  minorazioni  e
malattie  invalidanti  approvata  ai  sensi  dell'art. 2  del decreto
legislastivo  23 novembre  1988,  n. 509, dal Ministero della sanita'
sulla  base  della  classificazione  internazionale delle menomazioni
elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanita';
      b) le  persone  invalide del lavoro con un grado di invalidita'
superiore    al    33%,   accertata   dall'Istituto   nazionale   per
l'assicurazione  contro  gli  infortuni  sul  lavoro  e  le  malattie
professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti;
      c) le  persone  non  vedenti  o  sordomute,  di  cui alle leggi
27 maggio  1970,  n. 382 e successive modificazioni e 26 maggio 1970,
n. 381 e successive modificazioni;
      d) le  persone invalide di guerra, invalide civili di guerra ed
invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava
categoria  di  cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in
materia  di  pensioni di guerra, approvata con decreto del Presidente
della Repubblica 23 novembre 78, n. 915 e successive modificazioni.
    I  beneficiari  della  riserva di cui alla lettera b) dell'art. 1
del  presente  bando,  previsti  dall'art. 18,  comma  6, del decreto
legislativo  n. 215/2001,  come  modificato  dal decreto legislastivo
n. 236/2003, sono i volontari in ferma breve o in ferma prefissata di
durata  di  cinque  anni  delle  tre  forze  armate,  congedati senza
demerito,  anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte
nonche'  gli  ufficiali  di  complemento  in  ferma  biennale  e  gli
ufficiali  in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la
ferma contratta.
    A parita' di merito, i titoli di preferenza sono:
      1. gli insigniti di medaglie al valor militare;
      2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti;
      3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4.  i  mutilati  e invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5. gli orfani di guerra;
      6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7.  gli  orfani  dei caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8. i feriti in combattimento;
      9.  gli  insigniti  di  croce  di  guerra  o altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi famiglia numerosa;
      10.  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra ex
combattenti;
      11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra;
      12.  i  figli  di  mutilati  e  degli invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13.  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      14.  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      15.  i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
e  le  sorelle  ed  i  fratelli  vedovi  o non sposati dei caduti per
servizio nel settore pubblico e privato;
      16. coloro che abbiano prestato lodevole servizio militare come
combattenti;
      17.  coloro  che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
      18.  i  coniugati  e i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19. gli invalidi ed i mutilati civili;
      20.  militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati senza
demerito al termine della ferma rafferma.
    A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata:
      a) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
      c) dalla minore eta' del candidato, ai sensi dell'art. 2, comma
9, della legge n. 191/1998.
    L'omissione   nella   domanda  delle  dichiarazioni  relative  al
possesso    dei    suindicati    titoli   di   preferenza,   comporta
l'inapplicabilita'  dei  benefici  conseguenti al possesso del titolo
medesimo.
    I suddetti titoli devono essere presentati:
      in originale;
      in  copia  autenticata  ai  sensi  dell'art. 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
      in  fotocopia  con  unita  dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta'  che  ne  attesti  la  conformita' all'originale, ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
prodotta,   in  quest'ultimo  caso,  unitamente  alla  fotocopia  non
autenticata del proprio documento di identita';
    dichiarati   in   sostituzione   di   certificazione,   ai  sensi
dell'art. 46  del  citato  decreto  del  Presidente  della Repubblica
n. 445/2000.
    Si  precisa,  a  tal  fine,  che i certificati medici non possono
essere oggetto di autocertificazione e che le dichiarazioni mendaci e
la produzione o l'uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.