Art. 8. Preferenze a parita' di merito I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di riserva e/o di preferenza a parita' di merito, devono far pervenire, con nota indirizzata al Direttore Amministrativo dell'Universita' Parthenope, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la suddetta prova, i documenti attestanti il possesso di tali titoli, gia' indicati nella domanda, dai quali risulti, altresi', il possesso del requisito alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. I beneficiari della riserva di cui alla lettera a) dell'art. 1 del presente bando, individuati dall'art. 1, comma 1, della legge n. 68/1999, sono: a) le persone in eta' lavorativa affette da minorazioni fisiche, psichiche e sensoriali e ai portatori di handicap intellettivo che comportino una riduzione della capacita' lavorativa superiore al 45%, accertata dalle competenti commissioni per il riconoscimento dell'invalidita' civile in conformita' alla tabella indicativa delle percentuali di invalidita' per minorazioni e malattie invalidanti approvata ai sensi dell'art. 2 del decreto legislastivo 23 novembre 1988, n. 509, dal Ministero della sanita' sulla base della classificazione internazionale delle menomazioni elaborata dalla Organizzazione mondiale della sanita'; b) le persone invalide del lavoro con un grado di invalidita' superiore al 33%, accertata dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) in base alle disposizioni vigenti; c) le persone non vedenti o sordomute, di cui alle leggi 27 maggio 1970, n. 382 e successive modificazioni e 26 maggio 1970, n. 381 e successive modificazioni; d) le persone invalide di guerra, invalide civili di guerra ed invalide per servizio con minorazioni ascritte dalla prima all'ottava categoria di cui alle tabelle annesse al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 78, n. 915 e successive modificazioni. I beneficiari della riserva di cui alla lettera b) dell'art. 1 del presente bando, previsti dall'art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 215/2001, come modificato dal decreto legislastivo n. 236/2003, sono i volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle tre forze armate, congedati senza demerito, anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte nonche' gli ufficiali di complemento in ferma biennale e gli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta. A parita' di merito, i titoli di preferenza sono: 1. gli insigniti di medaglie al valor militare; 2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4. i mutilati e invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5. gli orfani di guerra; 6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8. i feriti in combattimento; 9. gli insigniti di croce di guerra o altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi famiglia numerosa; 10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra; 12. i figli di mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 16. coloro che abbiano prestato lodevole servizio militare come combattenti; 17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18. i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19. gli invalidi ed i mutilati civili; 20. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma rafferma. A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla minore eta' del candidato, ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge n. 191/1998. L'omissione nella domanda delle dichiarazioni relative al possesso dei suindicati titoli di preferenza, comporta l'inapplicabilita' dei benefici conseguenti al possesso del titolo medesimo. I suddetti titoli devono essere presentati: in originale; in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in fotocopia con unita dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' che ne attesti la conformita' all'originale, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, prodotta, in quest'ultimo caso, unitamente alla fotocopia non autenticata del proprio documento di identita'; dichiarati in sostituzione di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Si precisa, a tal fine, che i certificati medici non possono essere oggetto di autocertificazione e che le dichiarazioni mendaci e la produzione o l'uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.