Art. 8.

                   Preferenze a parita' di merito

    I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano
far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza
o preferenza nella nomina, devono far pervenire, con nota indirizzata
al  Direttore  amministrativo  dell'Universita'  Parthenope, entro il
termine  perentorio  di  giorni  quindici,  che  decorre  dal  giorno
successivo  a  quello  in  cui  hanno  sostenuto la suddetta prova, i
documenti  attestanti il possesso di tali titoli, gia' indicati nella
domanda,  dai quali risulti, altresi', il possesso del requisito alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
di ammissione al concorso.
    A parita' di merito, i titoli di preferenza sono:
      1) gli insigniti di medaglie al valor militare;
      2)  mutilati ed invalidi di guerra cx combattenti;
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra;
      4) i  mutilati  e  invalidi per servizio nel settore pubblico e
privato;
      5) gli orfani di guerra;
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra;
      7) gli  orfani  dei  caduti per servizio nel settore pubblico e
privato;
      8) i feriti in combattimento;
      9) gli  insigniti  di  croce  di  guerra  o  altra attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi famiglia numerosa;
      10) i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti;
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatti di guerra;
      12) i  figli  di  mutilati  e  degli  invalidi per servizio nel
settore pubblico e privato;
      13) i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra;
      14) i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra;
      15) i  genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e
e  le  sorelle  ed  i  fratelli  vedovi  o non sposati dei caduti per
servizio nel settore pubblico e privato;
      16) coloro che abbiano prestato lodevole servizio militare come
combattenti;
      17) coloro  che  abbiano prestato lodevole servizio a qualunque
titolo,  per  non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto
il concorso;
      18) i  coniugati  e  i non coniugati con riguardo al numero dei
figli a carico;
      19) gli invalidi ed i mutilati civili;
      20) militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma rafferma.
    A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata:
      a) dal  numero  dei figli a carico, indipendentemente dal fatto
che il candidato sia coniugato o meno;
      b) dall'aver  prestato  lodevole servizio nelle amministrazioni
pubbliche;
      c) dalla  minore  eta'  del  candidato,  ai  sensi dell'art. 2,
comma 9, della legge n. 191/1998.
    L'omissione   nella   domanda  delle  dichiarazioni  relative  al
possesso    dei    suindicati    titoli   di   preferenza,   comporta
l'inapplicabilita'  dei  benefici  conseguenti al possesso del titolo
medesimo.
    I suddetti titoli devono essere presentati:
      in originale;
      in  copia  autenticata  ai  sensi  dell'art. 18 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
      in  fotocopia  con  unita  dichiarazione sostitutiva di atto di
notorieta'  che  ne  attesti  la  conformita' all'originale, ai sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
prodotta,   in  quest'ultimo  caso,  unitamente  alla  fotocopia  non
autenticata del proprio documento di identita';
      \bullet  dichiarati in sostituzione di certificazione, ai sensi
dell'art. 46  del  citato  decreto  del  Presidente  della Repubblica
n. 445/2000.
    Si  precisa,  a  tal  fine,  che i certificati medici non possono
essere oggetto di autocertificazione e che le dichiarazioni mendaci e
la produzione o l'uso di atti falsi sono punibili ai sensi del codice
penale e delle leggi speciali in materia.