Art. 13. Ammissione alle prove scritte In relazione alle prove scritte, si procedera' alla verifica del possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso per uditore giudiziario solamente per i candidati utilmente collocati nella graduatoria della prova preliminare, nonche' per i candidati ammessi di diritto alle prove scritte, in considerazione del fatto che il Consiglio superiore della magistratura, con delibera del 22 settembre 2005, ha stabilito l'ammissione con riserva alla preselezione di tutti gli aspiranti, ai sensi degli articoli 5 del decreto ministeriale 23 marzo 2004 e 2 del decreto ministeriale 11 marzo 2005. Coloro che, a seguito della verifica dei requisiti di cui al precedente comma, saranno esclusi dal concorso con delibera del Consiglio superiore della magistratura, saranno, di conseguenza, esclusi dal prosieguo delle prove, come previsto dal bando di concorso di cui al decreto ministeriale 23 marzo 2004 e dalla normativa generale in materia di concorso per uditore giudiziario. All'esito delle predette operazioni i candidati ammessi alle prove scritte riceveranno comunicazione, almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle stesse, mediante pubblicazione del relativo elenco nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 29 maggio 2007, salvo rinvio.