Art. 13.

                    Ammissione alle prove scritte

    In  relazione alle prove scritte, si procedera' alla verifica del
possesso  dei  requisiti  per  l'ammissione  al  concorso per uditore
giudiziario  solamente  per  i  candidati  utilmente  collocati nella
graduatoria  della prova preliminare, nonche' per i candidati ammessi
di  diritto  alle  prove  scritte, in considerazione del fatto che il
Consiglio superiore della magistratura, con delibera del 22 settembre
2005,  ha  stabilito  l'ammissione  con  riserva alla preselezione di
tutti   gli   aspiranti,   ai  sensi  degli  articoli 5  del  decreto
ministeriale  23 marzo  2004  e  2  del decreto ministeriale 11 marzo
2005.
    Coloro  che,  a  seguito  della  verifica dei requisiti di cui al
precedente  comma,  saranno  esclusi  dal  concorso  con delibera del
Consiglio  superiore  della  magistratura,  saranno,  di conseguenza,
esclusi  dal  prosieguo  delle  prove,  come  previsto  dal  bando di
concorso  di  cui  al  decreto  ministeriale  23 marzo  2004  e dalla
normativa generale in materia di concorso per uditore giudiziario.
    All'esito  delle  predette  operazioni  i  candidati ammessi alle
prove scritte riceveranno comunicazione, almeno quindici giorni prima
dello  svolgimento  delle stesse, mediante pubblicazione del relativo
elenco  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª serie speciale «Concorsi ed
esami» - del 29 maggio 2007, salvo rinvio.