Art. 4. Preselezione 1. In ottemperanza ai fondamentali principi di tempestivita', economicita' e celerita' di espletamento delle procedure, qualora il numero delle domande di partecipazione, sia superiore a cento, l'amministrazione si riserva la facolta' di procedere a preselezione, mediante ricorso a test a risposta multipla, sugli argomenti oggetto delle prove del concorso. 2. Saranno ammessi a sostenere le prove, i candidati che, a seguito della preselezione, si saranno collocati nella graduatoria entro i primi 100 posti. 3. A parita' di punteggio la preferenza sara' determinata dai titoli di cui al comma 4 dell'art. 8 del presente decreto.