Art. 4.

                            Preselezione

    1.  In  ottemperanza  ai  fondamentali principi di tempestivita',
economicita'  e celerita' di espletamento delle procedure, qualora il
numero  delle  domande  di  partecipazione,  sia  superiore  a cento,
l'amministrazione si riserva la facolta' di procedere a preselezione,
mediante  ricorso a test a risposta multipla, sugli argomenti oggetto
delle prove del concorso.
    2.  Saranno  ammessi  a  sostenere  le  prove, i candidati che, a
seguito  della  preselezione,  si saranno collocati nella graduatoria
entro i primi 100 posti.
    3.  A  parita'  di  punteggio la preferenza sara' determinata dai
titoli di cui al comma 4 dell'art. 8 del presente decreto.