Art. 8.

Nomina  della  commissione  esaminatrice,  formazione ed approvazione
                          della graduatoria

    1.  La  commissione  esaminatrice  della  procedura  selettiva e'
nominata  con  decreto del direttore amministrativo ed e' composta da
esperti delle materie d'esame, ai sensi dell'art. 10 del regolamento.
    Espletate le prove della procedura selettiva la commissione forma
la graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo
tenuto conto che lo stesso e' pari a 90 punti cosi' suddivisi:
      60 punti per le prove d'esame;
      30 punti per i titoli.
    2.  Conseguono  l'ammissione  alla  prova  orale  i candidati che
abbiano  riportato  in ciascuna delle prime due prove un punteggio di
almeno  18/30. La prova orale si intende superata con un punteggio di
almeno 18/30.
    3. Il punteggio finale e' dato dalla somma dei seguenti addendi:
      media dei punti conseguiti nelle prime due prove;
      punti conseguiti nella prova orale;
      punti attribuiti ai titoli.
    4.  La  graduatoria  definitiva  dei candidati e' formata secondo
l'ordine  dei  punti della votazione complessiva riportata da ciascun
candidato,  con  l'osservanza,  a  parita' di punti, delle preferenze
previste  dal  decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 28,
del  4  febbraio  1997  e  successive  modificazioni ed integrazioni,
tenendo conto dei diritti di riserva di cui all'art. 1.
    5.  Ai  sensi  dell'art. 13  del  Regolamento  e  con  le  stesse
modalita'  di  cui  ai  precedenti  commi, e' formata una graduatoria
utilizzabile  per  assunzioni  a tempo determinato, senza pregiudizio
rispetto alla posizione nella graduatoria a tempo indeterminato.
    6.  La procedura deve concludersi entro sei mesi dalla data della
riunione  preliminare della commissione, salvo che il ritardo dipenda
da   giustificati   impedimenti   che  devono  essere  collegialmente
motivati.
    7.  Il  direttore  amministrativo,  con  proprio  decreto, previo
accertamento  della  regolarita'  formale  degli  atti  relativi alla
procedura  selettiva,  approva  la  graduatoria definitiva e dichiara
vincitori  i  candidati  utilmente collocati nella graduatoria stessa
nei limiti dei posti previsti dalla procedura.
    8.  Il  decreto di approvazione degli atti e' pubblicato mediante
affissione  all'albo  dell'Ateneo.  Di  tale pubblicazione viene data
notizia  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ยช  serie  speciale  -  della
Repubblica  italiana.  Dalla  data  di  pubblicazione di detto avviso
decorre  il  termine  per  l'eventuale  impugnazione.  La graduatoria
definitiva  rimane efficace per un termine di ventiquattro mesi dalla
data di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale.