Art. 7. Titoli di preferenza a parita' di merito I candidati che abbiano superato la prova orale ed intendano far valere i titoli di preferenza a parita' di merito sottoelencati, gia' indicati nella domanda di concorso, sono tenuti a farli pervenire in originale, in copia autenticata, in fotocopia non autenticata e corredati dalla dichiarazione di conformita' all'originale, ovvero dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva che contenga i riferimenti necessari all'Amministrazione per eventuali controlli. Da tali documenti o dalla dichiarazione sostitutiva dovra' risultare inoltre che il requisito era posseduto alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. Per i titoli comprovanti lo stato di invalidita' non e' possibile avvalersi dell'autocertificazione e pertanto dovranno essere prodotti in originale o in copia autenticata. I documenti in questione o le corrispondenti dichiarazioni dovranno pervenire all'Amministrazione entro il termine perentorio di quindici giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui e' stato sostenuto il colloquio. L'amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Qualora dal controllo sopra indicato emerga la non veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, fermo restando quanto previsto dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. A parita' di merito i titoli di preferenza sono: 1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5) gli orfani di guerra; 6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 8) i feriti in combattimento; 9) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 10) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 16) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18) i coniugati e i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19) gli invalidi ed i mutilati civili; 20) militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla piu' giovane eta' del candidato.