Art. 8. Approvazione della graduatoria Espletate le prove di esame la commissione giudicatrice forma la graduatoria secondo l'ordine decrescente del punteggio complessivo. La votazione complessiva e' data dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte e del voto conseguito nella prova orale. La graduatoria di merito dei candidati, approvata con provvedimento del Direttore amministrativo, e' formata secondo l'ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza delle preferenze previste nel precedente art. 7. La graduatoria di merito e' immediatamente efficace ed e' pubblicata all'Albo ufficiale dell'Universita' degli studi di Verona. Dalla data della pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative. La graduatoria di merito rimane efficace per ventiquattro mesi dalla data di pubblicazione all'Albo. Entro tale data l'Amministrazione si riserva la possibilita' di utilizzarla per la copertura di posti che si rendessero disponibili. Per lo stesso periodo di tempo l'Amministrazione si riserva, inoltre, la facolta' di utilizzare la graduatoria di merito anche per assunzioni a tempo determinato senza alcun pregiudizio per gli interessati rispetto alla posizione in graduatoria per le assunzioni a tempo indeterminato.