Art. 2.
    Ai  sensi  dell'art. 5  del  bando di concorso (decreto rettorale
n. 645  del  3 aprile  2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ยช
serie speciale - n. 31 del 21 aprile 2006), consultabile nel seguente
sito web: http://www.unibo.it/Portale/Personale/Concorsi/default.htm,
le  pubblicazioni  che  il  candidato ritenga utile presentare per la
valutazione  comparativa  e che siano state indicate nella domanda ai
sensi  del  punto  d)  dell'art. 4, dovranno essere inviate, mediante
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  ovvero consegnate a mano
previo  accordo  con la struttura di riferimento, nel numero massimo,
se  previsto,  indicato  nell'art. 1 del bando di concorso, alla sede
della  Facolta', dipartimento o Istituto ove la commissione svolgera'
i  suoi  lavori  (cd.  Sede  concorsuale),  entro trenta giorni dalla
pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale   del  presente  decreto
costitutivo  delle stesse, all'indirizzo indicato nel decreto citato.
E 'facolta' del candidato trasmettere copia delle pubblicazioni anche
ai   componenti   la   commissione   presso   il  proprio  ateneo  di
appartenenza.
    Al riguardo, poiche' l'art. 2, comma 6 del decreto del Presidente
della Repubblica 117/2000 e l'art. 6 del bando di concorso sanciscono
la esclusione dalla procedura per i candidati che, nel caso in cui il
Bando   di  concorso  preveda  un  numero  massimo  di  pubblicazioni
(didattiche  e/o  scientifiche) da inviare, abbiano inviato un numero
di  pubblicazioni  superiore a quello indicato nel Bando di concorso,
al fine di non incorrere nella sanzione ora indicata (nell'art. 1 del
presente  decreto rettorale) si raccomanda di controllare l'esistenza
o meno del suddetto limite e di verificare con attenzione il rispetto
dello stesso al momento della spedizione.
    Sui  plichi  contenenti  le  pubblicazioni devono essere indicati
espressamente:   l'Universita'   che  ha  bandito  la  procedura,  la
Facolta', la sigla, il nome del settore scientifico-disciplinare e la
qualifica per la quale si intende concorrere, nonche' nome, cognome e
recapito concorsuale.
    Il  mancato  invio  delle pubblicazioni alla sede della Facolta',
dipartimento  o  istituto  ove la commissione svolgera' i suoi lavori
entro   il   termine   prescritto   non   equivale  a  rinuncia  alla
partecipazione  alla procedura. Tuttavia, la commissione giudicatrice
valutera'  il  candidato solo sulla base del curriculum e non potra',
pertanto,  valutare  i  lavori  scientifici  anche  se  personalmente
conosciuti.   Le   commissioni   giudicatrici   non   prenderanno  in
considerazione  pubblicazioni  difformi,  o  in  edizione diversa, da
quelle  indicate nella domanda di partecipazione al concorso anche se
il  numero  di  quelle  ricevute fosse conforme a quello indicato nel
bando.
    Nessuno  dei  lavori  scientifici  inviati  sara'  restituito  ai
candidati  da  questa  amministrazione; tuttavia i candidati potranno
rientrare  in  possesso  delle stesse, salvo eventuale contenzioso in
atto,  recandosi  personalmente o a mezzo delegato presso la sede ove
la  commissione ha svolto i suoi lavori entro sei mesi dalla data del
decreto  di  accertamento  della regolarita' degli atti. Trascorso il
suddetto  tennine, questa amministrazione potra' disporre liberamente
del materiale non ritirato.