Art. 7.

                   Approvazione della graduatoria

    La  graduatoria  di  merito  dei  candidati  e'  formata  secondo
l'ordine  decrescente dei punti della votazione complessiva riportata
da  ciascun  candidato,  con l'osservanza, a parita' di merito, delle
preferenze  previste  dall'art. 6 del presente bando. Sono dichiarati
vincitori,  nei  limiti  dei posti messi a concorso e nel rispetto di
quanto  stabilito  dall'art. 18,  comma 6,  del  decreto  legislativo
n. 215  dell'8 maggio  2001  e  dall'art. 11  del decreto legislativo
n. 236  del  31 luglio  2003,  i  candidati utilmente collocati nella
graduatoria  di  merito,  formata  sulla base del punteggio riportato
nelle  prove  di esame. Il punteggio finale e' dato dalla somma della
media  dei  voti  riportati  nelle  prime due prove e della votazione
conseguita  nella  prova  orale  a cui si aggiunge il punteggio della
valutazione dei titoli. La graduatoria di merito, unitamente a quella
dei  vincitori, e' approvata con decreto del direttore amministrativo
ed  e'  pubblicata  presso  l'albo  dell'Universita'  degli  studi di
Milano-Bicocca, piazza dell'Ateneo Nuovo n. 1 - Milano. Dalla data di
pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative.
    La  graduatoria  rimane  efficace per un periodo di diciotto mesi
dalla  pubblicazione  e ad essa puo' essere fatto ricorso per coprire
ulteriori  posti resisi vacanti o di nuova istituzione oltre a quelli
messi a concorso.