Art. 7. Approvazione della graduatoria La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parita' di merito, delle preferenze previste dall'art. 6 del presente bando. Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti messi a concorso e nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 215 dell'8 maggio 2001 e dall'art. 11 del decreto legislativo n. 236 del 31 luglio 2003, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, formata sulla base del punteggio riportato nelle prove di esame. Il punteggio finale e' dato dalla somma della media dei voti riportati nelle prime due prove e della votazione conseguita nella prova orale a cui si aggiunge il punteggio della valutazione dei titoli. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori, e' approvata con decreto del direttore amministrativo ed e' pubblicata presso l'albo dell'Universita' degli studi di Milano-Bicocca, P.zza dell'Ateneo Nuovo n. 1 - Milano. Dalla data di pubblicazione decorre il termine per eventuali impugnative. La graduatoria rimane efficace per un periodo di diciotto mesi dalla pubblicazione e ad essa puo' essere fatto ricorso per coprire ulteriori posti resisi vacanti o di nuova istituzione oltre a quelli messi a concorso.