Art. 2. Requisiti per l'ammissione Al concorso sono ammessi a partecipare, a domanda, i candidati che si trovano in una delle seguenti posizioni: a) essere dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea; b) essere dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea ed in possesso del diploma di specializzazione conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ed aver compiuto almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea; c) essere dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a seguito di corso-concorso, muniti di laurea ed aver compiuto almeno quattro anni di servizio svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea; d) essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti di diploma di laurea, ed aver svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali; e) aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purche' muniti di diploma di laurea; f) essere cittadini italiani, forniti di idoneo titolo di studio universitario ed aver maturato, con servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: 1) cittadinanza italiana; 2) godimento dei diritti politici. Non possono accedere al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ovvero siano stati licenziati ai sensi delle disposizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale di vari comparti; 3) laurea specialistica (LS) ovvero diploma di laurea (DL) secondo il vecchio ordinamento ovvero del titolo di studio di primo livello denominato laurea (L) conseguito presso Universita' o istituti di istruzione universitaria equiparati. I diplomi di laurea conseguiti all'estero saranno considerati utili purche' riconosciuti equipollenti ad uno dei diploma di laurea italiani: a tal fine nella domanda di concorso devono essere indicati, a pena di esclusione, gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base alla normativa vigente; le equipollenze devono sussistere alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande; 4) idoneita' fisica all'impiego al quale il concorso si riferisce. L'amministrazione, comunque, ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo, presso strutture pubbliche del servizio sanitario nazionale, i candidati vincitori del concorso; 5) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo; 6) possesso delle qualita' morali e di condotta di cui all'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. I candidati sono ammessi con riserva. L'Amministrazione, potra' disporre, in qualsiasi momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti nonche' per la mancata sottoscrizione autografa della domanda e la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente provvedimento.