Art. 7.

         Presentazione dei titoli di riserva o di preferenza

    I  candidati  che abbiano superato la prova orale e che intendono
far  valere il titolo di riserva di cui all'art. 1 del presente bando
o   titoli  di  preferenza,  previsti  dall'art. 5  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni,
dovranno  presentare  o far pervenire al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale - Direzione generale delle risorse umane ed affari
generali - Divisione IV, via Flavia, 6 - 00187 Roma, entro il termine
perentorio  di  giorni  quindici,  decorrenti dal giorno successivo a
quello  in  cui  gli  stessi abbiano sostenuto il colloquio con esito
positivo,   la   documentazione,   in   carta   semplice,  ovvero  le
autocertificazioni,  attestanti  il possesso di detti titoli, purche'
gia'  dichiarati  nella domanda di partecipazione, dai quali risulti,
altresi',  il  possesso  del titolo alla data di scadenza del termine
utile per la presentazione delle domande.
    Il  possesso  dei  predetti titoli potra' essere dimostrato anche
mediante    dichiarazione    sostitutiva    di   certificazione   e/o
dichiarazione   sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'  di  cui  agli
articoli 46  e  47  del  testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari  in materia di documentazione amministrativa, approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
La  dichiarazione  sostitutiva dell'atto di notorieta' e' resa con le
modalita' di cui all'articolo 38 dello stesso testo unico.
    A  norma  dell'art. 71  del citato testo unico, l'Amministrazione
effettuera'  idonei  controlli,  anche  a campione, sulla veridicita'
delle  predette  dichiarazioni sostitutive, con le conseguenze di cui
ai   successivi   articoli 75   e   76,   in  caso  di  dichiarazione
rispettivamente non veritiere o mendaci.
    Non   saranno   presi  in  considerazione  titoli  di  riserva  o
preferenza non dichiarati nella domanda di ammissione al concorso.