Art. 7. Presentazione dei titoli di riserva o di preferenza I candidati che abbiano superato la prova orale e che intendono far valere il titolo di riserva di cui all'art. 1 del presente bando o titoli di preferenza, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni, dovranno presentare o far pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale delle risorse umane ed affari generali - Divisione IV, via Flavia, 6 - 00187 Roma, entro il termine perentorio di giorni quindici, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui gli stessi abbiano sostenuto il colloquio con esito positivo, la documentazione, in carta semplice, ovvero le autocertificazioni, attestanti il possesso di detti titoli, purche' gia' dichiarati nella domanda di partecipazione, dai quali risulti, altresi', il possesso del titolo alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Il possesso dei predetti titoli potra' essere dimostrato anche mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione e/o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui agli articoli 46 e 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e' resa con le modalita' di cui all'articolo 38 dello stesso testo unico. A norma dell'art. 71 del citato testo unico, l'Amministrazione effettuera' idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle predette dichiarazioni sostitutive, con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76, in caso di dichiarazione rispettivamente non veritiere o mendaci. Non saranno presi in considerazione titoli di riserva o preferenza non dichiarati nella domanda di ammissione al concorso.