Art. 11. Dati personali 1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Servizio del personale, Ufficio per il reclutamento e la formazione, ai soli fini della gestione della procedura di reclutamento e possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della medesima procedura. 2. Il conferimento dei dati personali e' obbligatorio ai fini della partecipazione alla prova di qualificazione.