Art. 11.

                           Dati personali

    1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il
Servizio  del personale, Ufficio per il reclutamento e la formazione,
ai soli fini della gestione della procedura di reclutamento e possono
essere  comunicati  a soggetti terzi che forniscono specifici servizi
elaborativi strumentali allo svolgimento della medesima procedura.
    2.  Il  conferimento  dei  dati personali e' obbligatorio ai fini
della partecipazione alla prova di qualificazione.