Art. 2.

                     Requisiti per l'ammissione

    1. Per l'ammissione alla prova di qualificazione e' necessario il
possesso dei seguenti requisiti:
      a) cittadinanza italiana;
      b) eta'  non  inferiore  agli anni 21 e non superiore agli anni
40;
      c) uno dei seguenti diplomi di istruzione secondaria di secondo
grado   di   durata   quinquennale:  diploma  di  perito  industriale
conseguito  presso  un  istituto tecnico, ovvero diploma di maturita'
professionale    conseguito   presso   un   istituto   professionale,
limitatamente,   per   entrambi  i  diplomi  citati,  agli  indirizzi
elettrico   ed   elettrotecnico.  Qualora  il  richiesto  diploma  di
istruzione   secondaria   di   secondo  grado  sia  stato  conseguito
all'estero, esso e' considerato valido requisito per l'ammissione ove
sia  stato  dichiarato  equipollente,  a  tutti gli effetti, ai sensi
della  normativa  vigente,  al  diploma  di  istruzione secondaria di
secondo  grado  di  durata  quinquennale  conseguito  in  Italia.  Il
provvedimento  di  equipollenza  deve  essere  rilasciato,  a pena di
esclusione,  entro  la data di scadenza del termine per la spedizione
della domanda di partecipazione e deve essere allegato, sempre a pena
di esclusione, alla medesima domanda di partecipazione;
      d) idoneita' fisica all'impiego, intesa come assenza di difetti
o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;
      e) godimento dei diritti politici;
      f) assenza   di   sentenze   definitive   di   condanna,  o  di
applicazione  della  pena  su  richiesta, per reati che comportino la
destituzione  ai  sensi dell'art. 8 del Regolamento di disciplina per
il  personale,  di  cui all'allegato D, anche se siano intervenuti la
prescrizione,   o   provvedimenti   di   amnistia,  indulto,  perdono
giudiziale o riabilitazione;
      g) esperienza  lavorativa,  coperta  da  regolare contribuzione
previdenziale  ed assicurativa obbligatoria, di almeno tre anni negli
ultimi  cinque  anni antecedenti la scadenza del termine utile per la
spedizione  delle  domande di partecipazione, con mansioni di addetto
all'esercizio,  alla manutenzione, alla verifica ed alla istallazione
di  impianti elettrici, alle dipendenze di amministrazioni pubbliche,
enti  pubblici  o  soggetti  privati,  ovvero  in  regime  di  lavoro
autonomo.  La contribuzione obbligatoria di cui al precedente periodo
deve risultare integralmente effettuata entro la data di scadenza del
termine utile per la spedizione delle domande di partecipazione.
    2.  Qualora  a carico dei vincitori risultino sentenze definitive
di  condanna,  o  di  applicazione della pena su richiesta, per reati
diversi  da  quelli  previsti  dal  citato  art. 8 del Regolamento di
disciplina   per   il   personale,  anche  se  siano  intervenuti  la
prescrizione,   o   provvedimenti   di   amnistia,  indulto,  perdono
giudiziale  o  riabilitazione,  ovvero qualora risultino procedimenti
penali pendenti, il Presidente della Camera dei deputati, su proposta
del  Segretario  generale,  valuta  se  vi  sia compatibilita' con lo
svolgimento   di  attivita'  e  funzioni  al  servizio  dell'istituto
parlamentare.
    3.  Ai fini della partecipazione alla prova di qualificazione, ai
dipendenti  di  ruolo  della  Camera dei deputati non e' richiesto il
requisito di cui al comma 1, lettera b).