Art. 2. Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione alla prova di qualificazione e' necessario il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) eta' non inferiore agli anni 21 e non superiore agli anni 40; c) uno dei seguenti diplomi di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale: diploma di perito industriale conseguito presso un istituto tecnico, ovvero diploma di maturita' professionale conseguito presso un istituto professionale, limitatamente, per entrambi i diplomi citati, agli indirizzi elettrico ed elettrotecnico. Qualora il richiesto diploma di istruzione secondaria di secondo grado sia stato conseguito all'estero, esso e' considerato valido requisito per l'ammissione ove sia stato dichiarato equipollente, a tutti gli effetti, ai sensi della normativa vigente, al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale conseguito in Italia. Il provvedimento di equipollenza deve essere rilasciato, a pena di esclusione, entro la data di scadenza del termine per la spedizione della domanda di partecipazione e deve essere allegato, sempre a pena di esclusione, alla medesima domanda di partecipazione; d) idoneita' fisica all'impiego, intesa come assenza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio; e) godimento dei diritti politici; f) assenza di sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati che comportino la destituzione ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di disciplina per il personale, di cui all'allegato D, anche se siano intervenuti la prescrizione, o provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione; g) esperienza lavorativa, coperta da regolare contribuzione previdenziale ed assicurativa obbligatoria, di almeno tre anni negli ultimi cinque anni antecedenti la scadenza del termine utile per la spedizione delle domande di partecipazione, con mansioni di addetto all'esercizio, alla manutenzione, alla verifica ed alla istallazione di impianti elettrici, alle dipendenze di amministrazioni pubbliche, enti pubblici o soggetti privati, ovvero in regime di lavoro autonomo. La contribuzione obbligatoria di cui al precedente periodo deve risultare integralmente effettuata entro la data di scadenza del termine utile per la spedizione delle domande di partecipazione. 2. Qualora a carico dei vincitori risultino sentenze definitive di condanna, o di applicazione della pena su richiesta, per reati diversi da quelli previsti dal citato art. 8 del Regolamento di disciplina per il personale, anche se siano intervenuti la prescrizione, o provvedimenti di amnistia, indulto, perdono giudiziale o riabilitazione, ovvero qualora risultino procedimenti penali pendenti, il Presidente della Camera dei deputati, su proposta del Segretario generale, valuta se vi sia compatibilita' con lo svolgimento di attivita' e funzioni al servizio dell'istituto parlamentare. 3. Ai fini della partecipazione alla prova di qualificazione, ai dipendenti di ruolo della Camera dei deputati non e' richiesto il requisito di cui al comma 1, lettera b).