Art. 3.

Disciplina dei requisiti per l'ammissione e dei titoli di preferenza

    1.  I  requisiti  per  l'ammissione alla prova di qualificazione,
nonche'  i  titoli di preferenza utili, a parita' di punteggio, nella
formazione  della  graduatoria  finale,  devono essere posseduti alla
data di scadenza del termine utile per la spedizione delle domande di
partecipazione. I titoli di preferenza utili ai fini della formazione
della  graduatoria finale sono quelli definiti in materia di concorsi
per  l'accesso ai pubblici impieghi dalla normativa vigente alla data
di  scadenza  del  termine  utile  per la spedizione delle domande di
partecipazione.
    2.  L'Amministrazione si riserva di chiedere in qualunque momento
della  procedura  la  documentazione  necessaria all'accertamento dei
requisiti   per   l'ammissione,  nonche'  dei  titoli  di  preferenza
dichiarati,   e   di  provvedere  direttamente  all'accertamento  dei
medesimi  requisiti  e  titoli. La documentazione deve essere spedita
dai  candidati, e pervenire all'Amministrazione, nei termini e con le
modalita'   indicati  nella  richiesta.  I  termini  e  le  modalita'
stabiliti nella richiesta dell'Amministrazione sono perentori, a pena
di  esclusione.  L'Amministrazione  puo'  procedere alla verifica dei
requisiti  per  l'ammissione  in  qualunque  momento della procedura,
anche    successivo    alle    prove    d'esame.    In   particolare,
l'Amministrazione  si  riserva di chiedere in qualunque momento della
procedura, ai fini dell'accertamento del requisito di cui all'art. 2,
comma   1,  lettera  g),  la  documentazione  attestante  l'attivita'
concretamente  svolta  e  gli  avvenuti  versamenti contributivi e di
provvedere  direttamente all'accertamento medesimo. L'Amministrazione
non   promuove   regolarizzazioni  o  integrazioni  documentali,  ne'
consente  regolarizzazioni o integrazioni documentali oltre i termini
stabiliti.
    3.  Il difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione comporta
esclusione  dalla  prova  di  qualificazione.  L'Amministrazione puo'
disporre  l'esclusione dalla prova di qualificazione, in tutti i casi
previsti  dal  presente  bando,  in ogni fase della procedura, ovvero
puo'  non  procedere alla chiamata in servizio, dandone comunicazione
agli interessati.
    4.  I  candidati  sono  ammessi  a sostenere le prove d'esame con
riserva  di  accertamento  di ciascuno dei requisiti per l'ammissione
alla prova di qualificazione.