Art. 3. Disciplina dei requisiti per l'ammissione e dei titoli di preferenza 1. I requisiti per l'ammissione alla prova di qualificazione, nonche' i titoli di preferenza utili, a parita' di punteggio, nella formazione della graduatoria finale, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la spedizione delle domande di partecipazione. I titoli di preferenza utili ai fini della formazione della graduatoria finale sono quelli definiti in materia di concorsi per l'accesso ai pubblici impieghi dalla normativa vigente alla data di scadenza del termine utile per la spedizione delle domande di partecipazione. 2. L'Amministrazione si riserva di chiedere in qualunque momento della procedura la documentazione necessaria all'accertamento dei requisiti per l'ammissione, nonche' dei titoli di preferenza dichiarati, e di provvedere direttamente all'accertamento dei medesimi requisiti e titoli. La documentazione deve essere spedita dai candidati, e pervenire all'Amministrazione, nei termini e con le modalita' indicati nella richiesta. I termini e le modalita' stabiliti nella richiesta dell'Amministrazione sono perentori, a pena di esclusione. L'Amministrazione puo' procedere alla verifica dei requisiti per l'ammissione in qualunque momento della procedura, anche successivo alle prove d'esame. In particolare, l'Amministrazione si riserva di chiedere in qualunque momento della procedura, ai fini dell'accertamento del requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera g), la documentazione attestante l'attivita' concretamente svolta e gli avvenuti versamenti contributivi e di provvedere direttamente all'accertamento medesimo. L'Amministrazione non promuove regolarizzazioni o integrazioni documentali, ne' consente regolarizzazioni o integrazioni documentali oltre i termini stabiliti. 3. Il difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione comporta esclusione dalla prova di qualificazione. L'Amministrazione puo' disporre l'esclusione dalla prova di qualificazione, in tutti i casi previsti dal presente bando, in ogni fase della procedura, ovvero puo' non procedere alla chiamata in servizio, dandone comunicazione agli interessati. 4. I candidati sono ammessi a sostenere le prove d'esame con riserva di accertamento di ciascuno dei requisiti per l'ammissione alla prova di qualificazione.