Art. 4.

                      Domanda di partecipazione

    1.  La  domanda di partecipazione alla prova di qualificazione e'
redatta utilizzando esclusivamente il modulo riportato in allegato A,
reperibile  anche presso la Camera dei deputati, via degli Uffici del
Vicario,   n. 21,   00186   Roma,   nonche'   all'indirizzo  Internet
http://www.camera.it.  La  domanda,  sottoscritta dal candidato, deve
essere  spedita  alla  Camera  dei  deputati, Servizio del personale,
Ufficio  per  il  reclutamento  e la formazione, via degli Uffici del
Vicario,  n. 21,  00186  Roma, esclusivamente a mezzo di raccomandata
con  avviso  di  ricevimento,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione  del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ยช serie
speciale.  La  data  di  spedizione  e'  comprovata dal timbro a data
apposto  dall'ufficio  postale  accettante.  La domanda deve comunque
pervenire entro sessanta giorni dalla medesima data di pubblicazione.
A  tal  fine  fa  fede  il timbro a data apposto dall'ufficio postale
ricevente.  Il  candidato deve indicare sull'avviso di ricevimento il
codice   della   prova  di  qualificazione  (036).  Alla  domanda  di
partecipazione non deve essere allegato alcun documento, ad eccezione
del provvedimento di equipollenza di cui all'art. 2, comma 1, lettera
c).
    2.  L'utilizzo di modalita' diverse da quelle indicate al comma 1
per l'invio della domanda di partecipazione comporta esclusione dalla
prova   di   qualificazione.   L'Amministrazione   tiene   conto   di
un'eventuale  sostituzione  della  domanda gia' inviata dal candidato
solo  se  spedita  e  pervenuta  entro  i  termini  e con le medesime
modalita'  indicate  al comma 1, e solo se esplicitamente sostitutiva
della   precedente.   L'Amministrazione   non   promuove   modifiche,
regolarizzazioni  o integrazioni della domanda di partecipazione, ne'
consente  modifiche,  regolarizzazioni  o integrazioni della medesima
oltre i termini stabiliti dal medesimo comma 1.
    3.  L'Amministrazione  non  assume  alcuna responsabilita' per la
mancata  possibilita'  di  invio  o  per  la  mancata ricezione della
domanda,  ne'  per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento
della  domanda,  dovute  a  disguidi  postali o comunque imputabili a
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
    4.  Sul  fronte  della  busta  di  spedizione  il  candidato deve
indicare  esclusivamente  il codice della prova di qualificazione e i
propri  dati anagrafici (cognome, nome e data di nascita), secondo lo
schema riportato in allegato B.
    5. Ai fini della partecipazione alla prova di qualificazione, nel
modulo utilizzato per la redazione della domanda di partecipazione il
candidato   deve   dichiarare   sotto   la  propria  responsabilita',
consapevole   delle  conseguenze  penali  in  caso  di  dichiarazioni
mendaci:
      a) cognome e nome;
      b) comune  o  eventuale  Stato  estero  di nascita, sigla della
provincia;
      c) data di nascita e sesso;
      d) codice fiscale;
      e) tipo  e  numero del documento di riconoscimento, in corso di
validita',  che  intende  utilizzare per la partecipazione alle prove
d'esame;
      f) il  possesso  di ciascuno dei requisiti indicati all'art. 2,
comma  1,  lettere  a),  c),  d), e), f), g); per il requisito di cui
all'art.  2,  comma  1, lettera c), occorre indicare, altresi', se il
titolo di istruzione sia stato conseguito all'estero;
      g) se sia dipendente di ruolo della Camera dei deputati;
      h) se si trovi in una delle condizioni di cui all'art. 2, comma
2;
      i) l'indirizzo, completo di numero civico, codice di avviamento
postale,  comune  e  provincia,  presso il quale desidera ricevere le
comunicazioni  relative  alla  prova  di  qualificazione  e il numero
telefonico completo di prefisso;
      l) il  proprio consenso all'utilizzo dei dati personali forniti
per la partecipazione alla prova di qualificazione.
    6.  I  candidati  che,  per  infermita'  temporanea,  ovvero  per
patologie non incompatibili con l'idoneita' fisica di cui all'art. 2,
comma  1, lettera d), abbiano esigenza di essere assistiti durante le
prove  d'esame,  devono  comunicare  l'esigenza  stessa,  con lettera
raccomandata,  alla  Camera  dei  deputati,  Servizio  del personale,
Ufficio  per  il  reclutamento  e la formazione, via degli Uffici del
Vicario,  n. 21, 00186 Roma, dopo la scadenza del termine fissato per
l'arrivo delle domande di partecipazione.
    7. L'Amministrazione dispone l'esclusione nei casi di domande non
sottoscritte  dal  candidato,  ovvero  redatte  senza  l'utilizzo del
modulo  di  cui  al comma 1 del presente articolo, di domande spedite
oltre  il  termine  di  trenta  giorni di cui al comma 1 del presente
articolo, di domande che, anche se spedite in tempo utile, pervengano
oltre  il  termine  di sessanta giorni di cui al medesimo comma 1 del
presente  articolo,  di  domande  nelle  quali il candidato non abbia
dichiarato  il  possesso di ciascuno dei requisiti di cui all'art. 2,
comma  1, lettere a), b), c), d), e), f), g), nonche' di domande alle
quali  il  candidato,  che  abbia conseguito all'estero il diploma di
istruzione  secondaria  di  secondo  grado,  non  abbia  allegato  il
provvedimento di equipollenza di cui all'art. 2, comma 1, lettera c).
    8. L'Amministrazione richiede ai candidati ammessi a sostenere la
prova  orale  il completamento delle dichiarazioni rese nella domanda
di partecipazione.