Art. 4. Domanda di partecipazione 1. La domanda di partecipazione alla prova di qualificazione e' redatta utilizzando esclusivamente il modulo riportato in allegato A, reperibile anche presso la Camera dei deputati, via degli Uffici del Vicario, n. 21, 00186 Roma, nonche' all'indirizzo Internet http://www.camera.it. La domanda, sottoscritta dal candidato, deve essere spedita alla Camera dei deputati, Servizio del personale, Ufficio per il reclutamento e la formazione, via degli Uffici del Vicario, n. 21, 00186 Roma, esclusivamente a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ยช serie speciale. La data di spedizione e' comprovata dal timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante. La domanda deve comunque pervenire entro sessanta giorni dalla medesima data di pubblicazione. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale ricevente. Il candidato deve indicare sull'avviso di ricevimento il codice della prova di qualificazione (036). Alla domanda di partecipazione non deve essere allegato alcun documento, ad eccezione del provvedimento di equipollenza di cui all'art. 2, comma 1, lettera c). 2. L'utilizzo di modalita' diverse da quelle indicate al comma 1 per l'invio della domanda di partecipazione comporta esclusione dalla prova di qualificazione. L'Amministrazione tiene conto di un'eventuale sostituzione della domanda gia' inviata dal candidato solo se spedita e pervenuta entro i termini e con le medesime modalita' indicate al comma 1, e solo se esplicitamente sostitutiva della precedente. L'Amministrazione non promuove modifiche, regolarizzazioni o integrazioni della domanda di partecipazione, ne' consente modifiche, regolarizzazioni o integrazioni della medesima oltre i termini stabiliti dal medesimo comma 1. 3. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la mancata possibilita' di invio o per la mancata ricezione della domanda, ne' per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dovute a disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 4. Sul fronte della busta di spedizione il candidato deve indicare esclusivamente il codice della prova di qualificazione e i propri dati anagrafici (cognome, nome e data di nascita), secondo lo schema riportato in allegato B. 5. Ai fini della partecipazione alla prova di qualificazione, nel modulo utilizzato per la redazione della domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare sotto la propria responsabilita', consapevole delle conseguenze penali in caso di dichiarazioni mendaci: a) cognome e nome; b) comune o eventuale Stato estero di nascita, sigla della provincia; c) data di nascita e sesso; d) codice fiscale; e) tipo e numero del documento di riconoscimento, in corso di validita', che intende utilizzare per la partecipazione alle prove d'esame; f) il possesso di ciascuno dei requisiti indicati all'art. 2, comma 1, lettere a), c), d), e), f), g); per il requisito di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), occorre indicare, altresi', se il titolo di istruzione sia stato conseguito all'estero; g) se sia dipendente di ruolo della Camera dei deputati; h) se si trovi in una delle condizioni di cui all'art. 2, comma 2; i) l'indirizzo, completo di numero civico, codice di avviamento postale, comune e provincia, presso il quale desidera ricevere le comunicazioni relative alla prova di qualificazione e il numero telefonico completo di prefisso; l) il proprio consenso all'utilizzo dei dati personali forniti per la partecipazione alla prova di qualificazione. 6. I candidati che, per infermita' temporanea, ovvero per patologie non incompatibili con l'idoneita' fisica di cui all'art. 2, comma 1, lettera d), abbiano esigenza di essere assistiti durante le prove d'esame, devono comunicare l'esigenza stessa, con lettera raccomandata, alla Camera dei deputati, Servizio del personale, Ufficio per il reclutamento e la formazione, via degli Uffici del Vicario, n. 21, 00186 Roma, dopo la scadenza del termine fissato per l'arrivo delle domande di partecipazione. 7. L'Amministrazione dispone l'esclusione nei casi di domande non sottoscritte dal candidato, ovvero redatte senza l'utilizzo del modulo di cui al comma 1 del presente articolo, di domande spedite oltre il termine di trenta giorni di cui al comma 1 del presente articolo, di domande che, anche se spedite in tempo utile, pervengano oltre il termine di sessanta giorni di cui al medesimo comma 1 del presente articolo, di domande nelle quali il candidato non abbia dichiarato il possesso di ciascuno dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), nonche' di domande alle quali il candidato, che abbia conseguito all'estero il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, non abbia allegato il provvedimento di equipollenza di cui all'art. 2, comma 1, lettera c). 8. L'Amministrazione richiede ai candidati ammessi a sostenere la prova orale il completamento delle dichiarazioni rese nella domanda di partecipazione.