Art. 5. Esclusione di oneri istruttori per l'Amministrazione e comunicazioni con i candidati 1. L'Amministrazione non si fa carico di alcun onere istruttorio al fine dell'acquisizione o del completamento dei dati richiesti all'art. 4, comma 5, non dichiarati ovvero dichiarati in maniera incompleta dal candidato nel modulo utilizzato per la redazione della domanda di partecipazione. 2. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' ed alcun onere per la mancata possibilita' di invio, la dispersione o il mancato recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata, inesatta o incompleta indicazione del recapito di cui all'art. 4, comma 5, lettera i), nel medesimo modulo utilizzato per la redazione della domanda di partecipazione. 3. Il candidato deve comunicare alla Camera dei deputati, Servizio del personale, Ufficio per il reclutamento e la formazione, via degli Uffici del Vicario, n. 21, 00186 Roma, con lettera raccomandata, qualunque cambiamento del recapito di cui all'art. 4, comma 5, lettera i). L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' ed alcun onere per la mancata possibilita' di invio, la dispersione o il mancato recapito di comunicazioni al candidato dipendenti da mancata, inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso. 4. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.